Cass. pen. n. 40727 del 14 dicembre 2006

Testo massima n. 1


La sopravvenuta abrogazione, ad opera dell'art. 9 L. n. 46 del 2006, dell'art. 577 c.p.p., relativo al potere della persona offesa costituita parte civile di impugnare, anche agli effetti penali, le sentenze per i reati di ingiuria e diffamazione, non determina l'inammissibilità' delle impugnazioni proposte prima dell'entrata in vigore della norma abrogatrice, in assenza di una disciplina transitoria che ne preveda la retroattività in deroga al generale principio « tempus regit actum» secondo cui il giudizio di validità degli atti deve riferirsi alla legge vigente al momento della loro emanazione e non a quello, successivo, di produzione degli effetti.

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