Art. 577 – Codice di procedura penale – Impugnazione della persona offesa per i reati di ingiuria e diffamazione

[1. La persona offesa costituita parte civile può proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro le sentenze di condanna e di proscioglimento per i reati di ingiuria e diffamazione.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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