Cass. pen. n. 29935 del 12 settembre 2006

Testo massima n. 1


La norma dell'art. 9 L. n. 46 del 2006 che dispone l'abrogazione dell'art. 577 c.p.p. (potere di impugnazione della persona offesa, anche agli effetti penali, per i reati di ingiuria e diffamazione), è accompagnata dalla disciplina transitoria (art. 10 comma primo) che ne prevede l'applicabilità ai procedimenti in corso, con la conseguente sopravvenuta inammissibilità delle impugnazioni proposte prima dell'entrata in vigore della norma abrogatrice, in deroga al generale principio tempus regit actum.

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