Cass. pen. n. 24421 del 14 luglio 2006
Testo massima n. 1
L'abrogazione ad opera dell'art. 9 L. n. 46 del 2006 dell'art. 577 c.p.p., relativo al potere della persona offesa costituita parte civile di impugnare, anche agli effetti penali, le sentenze per i reati di ingiuria e diffamazione, non causa l'inammissibilità delle impugnazioni proposte prima dell'entrata in vigore della novella, in assenza di una disciplina transitoria che deroghi al generale principio per il quale il giudizio sulla validità dell'atto deve riferirsi alla legge vigente al momento della sua emissione.
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