Cass. pen. n. 7942 del 23 agosto 1993

Testo massima n. 1


L'art. 577 c.p.p., il quale consente alla persona offesa costituitasi parte civile di proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro le sentenze di condanna e di proscioglimento per i reati di inguria e diffamazione, manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3, 77 e 112 della Costituzione, trattandosi di norma che deriva da una non irragionevole scelta operata dal legislatore nell'ottica del processo accusatorio ed a maggior tutela del bene protetto, caratterizzato da una profonda connotazione personale; scelta già espressa nella direttiva n. 85 della legge delega 16 ottobre 1987, n. 81 (di cui l'art. 577 c.p.p. costituisce fedele attuazione), e non incidente in alcun modo sulla persistenza dell'obbligo di esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero.

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi