Cass. pen. n. 21102 del 5 maggio 2004
Testo massima n. 1
L'art. 578 c.p.p. prevede che il giudice di appello e la Corte di Cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, siano tenuti a decidere sulla impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Nella prospettiva di tale decisione, i motivi di impugnazione proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi dare conferma alla condanna (anche solo generica) al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova dell'innocenza degli imputati, secondo quanto previsto dall'art. 129 comma secondo c.p.p. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto del tutto insufficiente la motivazione con la quale il giudice di appello aveva ritenuto desumibile la prova del reato « dalle indagini espletate nel corso del giudizio» senza che fossero state prese in esame le specifiche censure mosse dall'imputato alla sentenza di primo grado ed ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, rinviando al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 c.p.p.).
Normativa correlata
- Art. 578 Codice proc. penale - Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione
- Art. 622 Codice proc. penale - Annullamento della sentenza ai soli effetti civili