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Art. 578 — Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione

Art. 578 — Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione

1. Quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia [c.p. 151 ] o per prescrizione [c.p. 157 ] , decidono sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 20568/2018

All’esito del giudizio, il proscioglimento nel merito non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo il caso in cui il giudice, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, sia chiamato a valutare, ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen. il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, senza limitarsi al criterio di economia processuale ex art. 129 cod. proc. pen..

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Cass. pen. n. 28959/2017

Nell’ipotesi in cui, a seguito di appello proposto dall’imputato, il giudice dichiari non doversi procedere per intervenuta prescrizione, l’accertamento giudiziale prosegue ai soli fini dell’accertamento della responsabilità civile, ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen., secondo le regole e le garanzie del processo penale. [In applicazione del principio, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d’appello che, rilevata l’intervenuta prescrizione del reato, aveva respinto la richiesta di rinnovazione dibattimentale avanzata dall’imputato in ragione del fatto che l’imputato, non avendo rinunciato alla prescrizione, aveva limitato il suo interesse alla dimostrazione dell’assenza di responsabilità ai fini civili].

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Cass. pen. n. 18889/2017

Nel giudizio di impugnazione, il giudice, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale è intervenuta condanna, deve decidere sull’impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, non essendo sufficiente, ai fini della conferma della condanna al risarcimento del danno, dare atto della insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.

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Cass. pen. n. 46688/2016

In caso di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile ai sensi del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice dell’ impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili, fermo restando il diritto della parte civile di agire “ex novo” nella sede naturale, per il risarcimento del danno e l’eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria civile.

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Cass. pen. n. 46257/2013

Non sussistono i presupposti per l’operatività dell’art. 578 cod. proc. pen. nel caso in cui il giudice di appello, in riforma della sentenza di primo grado di assoluzione debba pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione ed, in assenza della impugnazione della parte civile, nemmeno sussistono i presupposti per l’applicabilità dell’art. 576 cod. proc. pen., che conferisce al Giudice della impugnazione il potere di decidere sul capo della sentenza relativo alla azione risarcitoria, anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto.

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Cass. pen. n. 28289/2013

Il giudice di appello nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, è tenuto a decidere sull’impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili ed, a tal fine, i motivi di impugnazione proposti dall’imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi trovare conferma della condanna, anche solo generica, al risarcimento del danno dalla mancanza di prova dell’innocenza degli imputati secondo quanto previsto dall’art. 129 c.p.p..

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Cass. pen. n. 26016/2013

La disciplina di cui all’art. 578 c.p.p. non si applica quando appellante o ricorrente sia la parte civile, alla quale la previsione contenuta nell’art. 576 c.p.p. riconosce il diritto ad una decisione incondizionata sul merito della propria domanda.

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Cass. pen. n. 5764/2013

La previsione di cui all’art. 578 cod. proc. pen. – per la quale il giudice di appello o quello di legittimità, che dichiarino l’estinzione per amnistia o prescrizione del reato per cui sia intervenuta in primo grado condanna, sono tenuti a decidere sull’impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili – comporta che i motivi di impugnazione dell’imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi dare conferma alla condanna [anche solo generica] al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova dell’innocenza dell’imputato, secondo quanto previsto dall’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.; qualora, pertanto, tale motivazione manchi, l’annullamento della sentenza di appello, limitatamente alla conferma delle statuizioni civili, deve essere disposto con rinvio al giudice penale.

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Cass. pen. n. 25083/2006

Il giudice di appello, nel dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione o per amnistia su impugnazione, anche ai soli effetti civili, della sentenza di assoluzione ad opera della parte civile, può condannare l’imputato al risarcimento dei danni in favore di quest’ultima, atteso che l’art. 576 c.p.p. conferisce al giudice dell’impugnazione il potere di decidere sul capo della sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto.

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Cass. pen. n. 7816/2006

Ai fini dell’operatività del disposto di cui all’art. 578 c.p.p., secondo cui la Corte d’appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare estinto un reato per amnistia o prescrizione, decidono comunque sull’impugnazione ai soli effetti civili, quando vi sia stata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni in favore della parte civile, tale condizione può dirsi sussistente solo quando si sia in presenza di condanna validamente pronunciata, per cui essa è da escludere nel caso in cui, assolto l’imputato in primo grado e condannato in appello, la sentenza d’appello sia stata annullata con rinvio dalla Corte di cassazione. [Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto illegittima la decisione del giudice di rinvio il quale, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, aveva tuttavia ritenuto sussistente la civile responsabilità degli imputati, condannandoli quindi al risarcimento dei danni].

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Cass. pen. n. 31314/2005

L’intervenuta estinzione del reato per morte del reo, nel determinare la cessazione del rapporto processualpenalistico, comporta anche la caducazione delle statuizioni civilistiche adottate con la sentenza non ancora definitiva nei di lui confronti.

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Cass. pen. n. 28116/2004

In tema di declaratoria di estinzione del reato, l’art. 578 c.p.p. prevede che il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, sono tenuti a decidere sull’impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili e per tale decisione devono ovviamente esaminare e valutare i motivi della impugnazione proposta dall’imputato. [Nella fattispecie, la Suprema Corte ha annullato in parte qua la sentenza della Corte di appello, la quale, dopo aver derubricato il delitto originariamente contestato all’imputato in una contravvenzione dichiarata estinta per prescrizione, confermava le statuizioni civilistiche della sentenza impugnata].

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Cass. pen. n. 21102/2004

L’art. 578 c.p.p. prevede che il giudice di appello e la Corte di Cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, siano tenuti a decidere sulla impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Nella prospettiva di tale decisione, i motivi di impugnazione proposti dall’imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi dare conferma alla condanna [anche solo generica] al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova dell’innocenza degli imputati, secondo quanto previsto dall’art. 129 comma secondo c.p.p. [Nella fattispecie la Corte ha ritenuto del tutto insufficiente la motivazione con la quale il giudice di appello aveva ritenuto desumibile la prova del reato « dalle indagini espletate nel corso del giudizio» senza che fossero state prese in esame le specifiche censure mosse dall’imputato alla sentenza di primo grado ed ha disposto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, rinviando al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell’art. 622 c.p.p.].

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Cass. pen. n. 33398/2002

La decisione del giudice dell’impugnazione sugli effetti civili del reato estinto presuppone che la causa estintiva sia sopravvenuta alla sentenza emessa dal giudice di primo grado che ha pronunciato sugli interessi civili, mentre, qualora la causa di estinzione del reato preesista alla sentenza di primo grado ed il giudice erroneamente non l’abbia dichiarata, non sussistono i presupposti di operatività dell’art. 578 c.p.p., poiché tale decisione presuppone una precedente pronuncia di condanna sulle statuizioni validamente emessa e gli effetti della sentenza di secondo grado devono essere riportati al momento in cui è stata emessa quella di primo grado. [In applicazione di tale principio la S.C. ha annullato la decisione del giudice di appello che aveva dichiarato — a seguito di derubricazione — l’estinzione del reato per essere maturato il termine prescrizionale prima della pronuncia di primo grado, confermando, inoltre, le statuizioni civili della sentenza di primo grado, con condanna degli imputati alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile].

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Cass. pen. n. 19026/2002

Qualora il giudice d’appello, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, impugnata dal pubblico ministero e dalla parte civile, dichiari — nel presupposto della ritenuta configurabilità della responsabilità penale dell’imputato — l’estinzione del reato per sopravvenuto maturarsi del termine prescrizionale, è da escludere che a tale declaratoria possa accompagnarsi, ai sensi dell’art. 578 c.p.p., la condanna dell’imputato medesimo al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

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Cass. pen. n. 12762/2002

Il giudice d’appello, qualora, su impugnazione del pubblico ministero e della parte civile, ritenga configurabile la penale responsabilità dell’imputato, negata dal giudice di primo grado, dichiarando nel contempo l’estinzione del reato per prescrizione [nella specie, in conseguenza della ritenuta riconducibilità delle attenuanti generiche], può nel contempo pronunciare condanna dell’imputato medesimo al risarcimento dei danni in favore della parte civile, non ostandovi il disposto dell’art. 578 c.p.p. da riguardarsi, nell’ipotesi data, come inconferente.

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Cass. pen. n. 16067/2001

In tema di declaratoria di estinzione del reato, l’art. 578 c.p.p. prevede che il giudice di appello, nel caso sussista costituzione di parte civile, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, debba operare una duplice valutazione, da un lato al fine di stabilire se sussistano gli estremi del reato dal quale la parte civile fa discendere il proprio diritto al risarcimento, e dell’altro onde accertare, sia pure in modo sommario, la sussistenza di tale diritto.

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Cass. pen. n. 6742/1999

In tema di declaratoria di estinzione del reato, l’art. 578 c.p.p. prevede che il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, sono tenuti a decidere sull’impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili; al fine di tale decisione i motivi di impugnazione proposti dall’imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi trovare conferma della condanna, anche solo generica, al risarcimento del danno dalla mancanza di prova della innocenza degli imputati secondo quanto previsto dall’art. 129, secondo comma, c.p.p.

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Cass. pen. n. 10086/1998

È illegittima la sentenza d’appello nella parte in cui, accertando che la prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia di primo grado, conferma le statuizioni civili in questa contenute; in tale ipotesi, infatti, non sussistono i presupposti in presenza dei quali l’art. 578 c.p.p. consente al giudice dell’impugnazione di decidere sugli effetti civili anche nel caso in cui dichiari l’estinzione del reato. [In applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza d’appello che, dichiarando – a seguito di derubricazione – a seguito di derubricazione – l’estinzione del reato per essere maturato il termine prescrizionale prima della pronuncia di primo grado, aveva comunque confermato le statuizioni relative all’azione civile in quest’ultima contenute e condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile].

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Cass. pen. n. 1983/1997

In tema di declaratoria di estinzione del reato, l’art. 578 c.p.p. prevede che il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, sono tenuti a decidere sull’impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili e per tale decisione devono ovviamente esaminare e valutare i motivi della impugnazione proposta dall’imputato. [Nella fattispecie, la Suprema Corte ha annullato «in parte qua» la sentenza della corte di appello, la quale, senza prendere in alcun modo in esame gli articolati motivi di appello degli imputati, aveva confermato le statuizioni civili della sentenza di primo grado limitandosi a richiamare l’art. 578 c.p.p., interpretandolo erroneamente come se dalla ritenuta mancanza di prova della «innocenza» degli imputati dovesse automaticamente derivare la conferma della condanna al risarcimento dei danni].

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Cass. pen. n. 10498/1995

L’art. 578 c.p.p., che prevede la decisione da parte del giudice dell’impugnazione sugli efetti civili del reato estinto per amnistia o prescrizione quando nei confronti dell’imputato sia stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni, non trova applicazione nell’ipotesi di ricorso avverso sentenza di patteggiamento, poiché con questa il giudice non decide sulla domanda della parte civile, salvo che sulle spese.

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Cass. pen. n. 6881/1995

Nel caso in cui il giudice di primo grado, invece di dichiarare estinto il reato per amnistia, abbia giudicato sul merito, ritenendo erroneamente sussistente un’aggravante, ed abbia condannato l’imputato al risarcimento del danno, il giudice del gravame che, correggendo l’errore ed eliminando l’aggravante, dichiari estinto il reato, non può decidere sull’impugnazione ai soli effetti delle statuizioni civili, sia perché tale decisione deve avere come presupposto una pronuncia di condanna sugli effetti civili emessa validamente in primo grado, sia perché gli effetti della sentenza di appello vanno sempre riportati al momento di quella di primo grado.

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Cass. pen. n. 6198/1995

Presupposto per l’applicazione della norma dell’art. 578 c.p.p. — secondo cui quando è stata pronunciata condanna dell’imputato al risarcimento dei danni cagionati dal reato il giudice dell’impugnazione che dichiari estinto il reato decide tuttavia sulla impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili — è che l’estinzione del reato sia dichiarata per amnistia o per prescrizione: tale presupposto non può essere esteso per via analogica all’estinzione del reato urbanistico per sanatoria.

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Cass. pen. n. 8702/1992

L’art. 578 c.p.p. stabilisce espressamente che quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna anche generica al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello, nel dichiarare il reato estinto per amnistia, decide sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. La decisione sull’impugnazione, in ordine a tali capi, deve essere motivata. [Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio della sentenza impugnata perché priva di motivazione in ordine alla responsabilità civile dell’imputato che, con l’appello, aveva motivatamente richiesto di essere assolto].

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Cass. pen. n. 6017/1992

L’imputato prosciolto a seguito di estinzione del reato per prescrizione con decisione sulla domanda civile, a norma dell’art. 578 c.p.p., applicabile anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e che proseguono alla stregua delle norme anteriormente vigenti, a norma dell’art. 245, secondo comma, lett. n], del D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271, ha diritto di ricorrere per cassazione per ottenere in sede di rinvio, dal giudice penale, ma ai soli fini civili, una formula proscioglitiva per lui più favorevole.

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Cass. pen. n. 11178/1990

L’immediata applicazione dell’art. 578 c.p.p. nei procedimenti che proseguono con l’osservanza delle norme anteriormente vigenti è subordinata alla condizione che la pronuncia impugnata sia di condanna. Ne consegue che la corte di cassazione, ove, nel ritenere fondati i ricorsi del procuratore generale e della parte civile avverso sentenza assolutoria, annulli senza rinvio la sentenza impugnata per prescrizione del reato, non può contestualmente decidere sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni concernenti gli interessi civili, ma deve rinviare gli atti al giudice civile competente per valore in grado d’appello anche se l’annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile, ai sensi dell’art. 541 dell’abrogato codice di rito penale.

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Cass. pen. n. 10893/1990

A norma dell’art. 578 c.p.p., l’estinzione del reato non esime il giudice dal pronunziare sulla condanna del ricorrente al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

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