Art. 578 – Codice di procedura penale – Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione
1. Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia [151 c.p.] o per prescrizione [157 c.p.], decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
1-bis. Quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, e in ogni caso di impugnazione della sentenza anche per gli interessi civili, il giudice di appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, nel dichiarare improcedibile l’azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 344 bis, rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.
1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, gli effetti del sequestro conservativo disposto a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato permangono fino a che la sentenza che decide sulle questioni civili non è più soggetta a impugnazione.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 36208/2024
Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito.
Cass. civ. n. 29156/2024
Nel giudizio di appello avverso la sentenza che abbia condannato l'imputato anche al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, il giudice, a fronte dell'estinzione del reato per prescrizione intervenuta nelle more, è tenuto a valutare, in base della regola di giudizio processual-penalistica dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", se possa essere emessa una decisione di assoluzione nel merito, col conseguente venir meno delle statuizioni civili, anche nel caso di prove insufficienti o contraddittorie, dovendo pronunciare, invece, sulle statuizioni civili secondo la regola di giudizio processual-civilistica del "più probabile che non" nel solo caso in cui ritenga che ciò non sia possibile e che prevalga la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
Cass. civ. n. 29083/2024
In caso di annullamento con rinvio, per vizio motivazionale, di sentenza di appello confermativa della condanna pronunciata in primo grado, è legittima, in assenza della parte civile e delle statuizioni ad essa relative ex art. 578 cod. proc. pen., la declaratoria del giudice del rinvio di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione, pur a fronte di uno specifico "mandato" integrativo disposto dalla Cassazione, ove non emergano "ictu oculi" circostanze idonee al proscioglimento nel merito.
Cass. civ. n. 28558/2024
Il giudice di primo grado che dichiara l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione non può condannare l'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla costituita parte civile, nel caso in cui non disponga il risarcimento del danno in favore di quest'ultima, in quanto il disposto dell'art. 541 cod. proc. pen. indica, quale presupposto di tale statuizione, l'accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento del danno.
Cass. civ. n. 14705/2024
In tema di impugnazioni, il giudice, a fronte dell'appello del pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria, può dichiarare la sopravvenuta estinzione del reato solo nel caso in cui ritenga fondata l'impugnazione e fornisca, al riguardo, adeguata motivazione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato, con rinvio al giudice civile, la decisione che, riformando la sentenza assolutoria di primo grado senza motivare sulla fondatezza dell'appello del pubblico ministero, aveva dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione e condannato l'imputato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili).
Cass. civ. n. 9456/2024
In tema di lottizzazione abusiva, il giudice di appello, adito a seguito di decisione emessa in primo grado dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione e contestualmente dispositiva della confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere su di essi realizzate, è tenuto ad accertare, con pieno apprezzamento del merito della regiudicanda, la sussistenza degli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, del reato e i presupposti di proporzionalità richiesti per imporre l'indicata misura ablatoria, imponendolo il disposto di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., applicabile alla confisca prevista dall'art. 44, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e privandosi, altrimenti, il destinatario del provvedimento ablativo di qualsiasi rimedio impugnativo, a fronte di una decisione fortemente incidente sul suo diritto di proprietà.
Cass. civ. n. 7138/2024
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186 cod. pen. per contrasto con gli artt. 27, comma 2, 111, 117, comma 1, Cost., nonché con la normativa sovranazionale in punto di presunzione di non colpevolezza fino a condanna definitiva, nella parte in cui non prevede che, in caso di sopravvenienza di una sentenza di proscioglimento in grado di appello per intervenuta prescrizione, non si debba procedere alla pubblicazione della sentenza di primo grado quale mezzo di riparazione del danno non patrimoniale subito dalla parte civile. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in tal caso, la pubblicazione della sentenza dev'essere riferita anche a quella pronunciata in grado di appello, confermativa della responsabilità civile e del danno cagionato dall'imputato, senza l'utilizzo di alcuna struttura lessicale evocativa della colpevolezza del predetto per come riferibile al "dictum" del tribunale).
Cass. civ. n. 1729/2024
La disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha previsto la possibilità di disporre la confisca allargata di cui all'art. 240-bis cod. pen. con sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato, può essere applicata retroattivamente a tale confisca, che, avendo natura di misura di sicurezza atipica, è sottratta all'operatività del divieto di retroattività delle norme di sfavore.
Cass. civ. n. 50235/2023
In tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, il giudice che emette sentenza ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. è tenuto a pronunciarsi sulla domanda di restituzione o risarcimento presentata dalla parte civile e l'accoglimento di essa costituisce il presupposto necessario e sufficiente per la liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile.
Cass. civ. n. 41308/2023
Nel giudizio di primo grado, ove sia maturata la prescrizione del reato, l'eventuale prosecuzione dell'istruttoria in relazione a reati connessi non ancora prescritti non consente di esprimere alcun giudizio sull'imputazione per cui è maturata la causa estintiva, nemmeno ai fini della confisca, essendo al riguardo preclusa non solo ogni ulteriore specifica indagine istruttoria che, in ipotesi, si rendesse necessaria, stante l'autonomia dei relativi giudizi, ma anche ogni valutazione approfondita sui presupposti della responsabilità penale. (Fattispecie relativa a confisca obbligatoria diretta del prezzo del reato di corruzione, prescritto prima dell'apertura del dibattimento di primo grado).
Cass. civ. n. 40373/2023
È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione con cui il pubblico ministero deduca carenze nell'accertamento dei fatti in ordine a pronuncia assolutoria adottata dal giudice di secondo grado con la formula "perché il fatto non sussiste", nel caso in cui sia intervenuta, nelle more del giudizio di legittimità, la causa estintiva della prescrizione del reato, atteso che il mezzo di impugnazione deve perseguire un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che non determina l'operatività dell'art. 578 cod. proc. pen. la mera presenza delle parti civili, che non abbiano impugnato la sentenza d'appello, atteso il contenuto assolutorio della sentenza di secondo grado, divenuto definitivo quanto alle questioni civili).
Cass. civ. n. 38487/2023
In caso di sentenza pronunziata in grado di appello che prosciolga l'imputato per prescrizione del reato, già maturata in primo grado, senza revocare le statuizioni civili, il ricorso per cassazione del predetto, volto a ottenere l'assoluzione nel merito e non contenente specifiche doglianze afferenti alle statuizioni civili, deve intendersi proposto ai soli fini penali, non trovando applicazione la previsione dell'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., in quanto l'eventuale conferma delle anzidette statuizioni non dipende dalla decisione assunta ai fini penali, specificamente impugnata, sicché, nel decidere sull'ammissibilità del ricorso, è preclusa alla Corte di cassazione ogni valutazione delle stesse.
Cass. civ. n. 33392/2023
La remissione di querela successiva alla sentenza di patteggiamento, intervenuta nel corso del giudizio per cassazione, determina l'estinzione del reato, anche nel caso di ricorso inammissibile, purché tempestivamente proposto.
Cass. pen. n. 5433/2020
La declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto non consente di decidere sulla domanda di liquidazione delle spese proposta dalla parte civile, poichè si può far luogo alle statuizioni civili nel giudizio penale solo in presenza di una sentenza di condanna o nelle ipotesi previste dall'art. 578 cod. proc. pen., tra le quali non rientra quella di cui all'art. 131-bis cod. pen. (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 13/11/2019).
Cass. pen. n. 20568/2018
All'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo il caso in cui il giudice, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, sia chiamato a valutare, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, senza limitarsi al criterio di economia processuale ex art. 129 cod. proc. pen..
Cass. pen. n. 28959/2017
Nell'ipotesi in cui, a seguito di appello proposto dall'imputato, il giudice dichiari non doversi procedere per intervenuta prescrizione, l'accertamento giudiziale prosegue ai soli fini dell'accertamento della responsabilità civile, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., secondo le regole e le garanzie del processo penale. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d'appello che, rilevata l'intervenuta prescrizione del reato, aveva respinto la richiesta di rinnovazione dibattimentale avanzata dall'imputato in ragione del fatto che l'imputato, non avendo rinunciato alla prescrizione, aveva limitato il suo interesse alla dimostrazione dell'assenza di responsabilità ai fini civili).
Cass. pen. n. 18889/2017
Nel giudizio di impugnazione, il giudice, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale è intervenuta condanna, deve decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, non essendo sufficiente, ai fini della conferma della condanna al risarcimento del danno, dare atto della insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 46688/2016
In caso di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile ai sensi del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice dell' impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili, fermo restando il diritto della parte civile di agire "ex novo" nella sede naturale, per il risarcimento del danno e l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria civile.
Cass. pen. n. 46257/2013
Non sussistono i presupposti per l'operatività dell'art. 578 cod. proc. pen. nel caso in cui il giudice di appello, in riforma della sentenza di primo grado di assoluzione debba pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione ed, in assenza della impugnazione della parte civile, nemmeno sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 576 cod. proc. pen., che conferisce al Giudice della impugnazione il potere di decidere sul capo della sentenza relativo alla azione risarcitoria, anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto.
Cass. pen. n. 28289/2013
Il giudice di appello nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, è tenuto a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili ed, a tal fine, i motivi di impugnazione proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi trovare conferma della condanna, anche solo generica, al risarcimento del danno dalla mancanza di prova dell'innocenza degli imputati secondo quanto previsto dall'art. 129 c.p.p..
Cass. pen. n. 26016/2013
La disciplina di cui all'art. 578 c.p.p. non si applica quando appellante o ricorrente sia la parte civile, alla quale la previsione contenuta nell'art. 576 c.p.p. riconosce il diritto ad una decisione incondizionata sul merito della propria domanda.
Cass. pen. n. 5764/2013
La previsione di cui all'art. 578 cod. proc. pen. - per la quale il giudice di appello o quello di legittimità, che dichiarino l'estinzione per amnistia o prescrizione del reato per cui sia intervenuta in primo grado condanna, sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili - comporta che i motivi di impugnazione dell'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi dare conferma alla condanna (anche solo generica) al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato, secondo quanto previsto dall'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.; qualora, pertanto, tale motivazione manchi, l'annullamento della sentenza di appello, limitatamente alla conferma delle statuizioni civili, deve essere disposto con rinvio al giudice penale.
Cass. pen. n. 25083/2006
Il giudice di appello, nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione o per amnistia su impugnazione, anche ai soli effetti civili, della sentenza di assoluzione ad opera della parte civile, può condannare l'imputato al risarcimento dei danni in favore di quest'ultima, atteso che l'art. 576 c.p.p. conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sul capo della sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto.
Cass. pen. n. 7816/2006
Ai fini dell'operatività del disposto di cui all'art. 578 c.p.p., secondo cui la Corte d'appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare estinto un reato per amnistia o prescrizione, decidono comunque sull'impugnazione ai soli effetti civili, quando vi sia stata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni in favore della parte civile, tale condizione può dirsi sussistente solo quando si sia in presenza di condanna validamente pronunciata, per cui essa è da escludere nel caso in cui, assolto l'imputato in primo grado e condannato in appello, la sentenza d'appello sia stata annullata con rinvio dalla Corte di cassazione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto illegittima la decisione del giudice di rinvio il quale, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, aveva tuttavia ritenuto sussistente la civile responsabilità degli imputati, condannandoli quindi al risarcimento dei danni).
Cass. pen. n. 31314/2005
L'intervenuta estinzione del reato per morte del reo, nel determinare la cessazione del rapporto processualpenalistico, comporta anche la caducazione delle statuizioni civilistiche adottate con la sentenza non ancora definitiva nei di lui confronti.
Cass. pen. n. 28116/2004
In tema di declaratoria di estinzione del reato, l'art. 578 c.p.p. prevede che il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili e per tale decisione devono ovviamente esaminare e valutare i motivi della impugnazione proposta dall'imputato. (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha annullato in parte qua la sentenza della Corte di appello, la quale, dopo aver derubricato il delitto originariamente contestato all'imputato in una contravvenzione dichiarata estinta per prescrizione, confermava le statuizioni civilistiche della sentenza impugnata).
Cass. pen. n. 21102/2004
L'art. 578 c.p.p. prevede che il giudice di appello e la Corte di Cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, siano tenuti a decidere sulla impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Nella prospettiva di tale decisione, i motivi di impugnazione proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi dare conferma alla condanna (anche solo generica) al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova dell'innocenza degli imputati, secondo quanto previsto dall'art. 129 comma secondo c.p.p. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto del tutto insufficiente la motivazione con la quale il giudice di appello aveva ritenuto desumibile la prova del reato « dalle indagini espletate nel corso del giudizio» senza che fossero state prese in esame le specifiche censure mosse dall'imputato alla sentenza di primo grado ed ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, rinviando al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 c.p.p.).
Cass. pen. n. 33398/2002
La decisione del giudice dell'impugnazione sugli effetti civili del reato estinto presuppone che la causa estintiva sia sopravvenuta alla sentenza emessa dal giudice di primo grado che ha pronunciato sugli interessi civili, mentre, qualora la causa di estinzione del reato preesista alla sentenza di primo grado ed il giudice erroneamente non l'abbia dichiarata, non sussistono i presupposti di operatività dell'art. 578 c.p.p., poiché tale decisione presuppone una precedente pronuncia di condanna sulle statuizioni validamente emessa e gli effetti della sentenza di secondo grado devono essere riportati al momento in cui è stata emessa quella di primo grado. (In applicazione di tale principio la S.C. ha annullato la decisione del giudice di appello che aveva dichiarato — a seguito di derubricazione — l'estinzione del reato per essere maturato il termine prescrizionale prima della pronuncia di primo grado, confermando, inoltre, le statuizioni civili della sentenza di primo grado, con condanna degli imputati alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile).
Cass. pen. n. 19026/2002
Qualora il giudice d'appello, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, impugnata dal pubblico ministero e dalla parte civile, dichiari — nel presupposto della ritenuta configurabilità della responsabilità penale dell'imputato — l'estinzione del reato per sopravvenuto maturarsi del termine prescrizionale, è da escludere che a tale declaratoria possa accompagnarsi, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., la condanna dell'imputato medesimo al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
Cass. pen. n. 12762/2002
Il giudice d'appello, qualora, su impugnazione del pubblico ministero e della parte civile, ritenga configurabile la penale responsabilità dell'imputato, negata dal giudice di primo grado, dichiarando nel contempo l'estinzione del reato per prescrizione (nella specie, in conseguenza della ritenuta riconducibilità delle attenuanti generiche), può nel contempo pronunciare condanna dell'imputato medesimo al risarcimento dei danni in favore della parte civile, non ostandovi il disposto dell'art. 578 c.p.p. da riguardarsi, nell'ipotesi data, come inconferente.
Cass. pen. n. 16067/2001
In tema di declaratoria di estinzione del reato, l'art. 578 c.p.p. prevede che il giudice di appello, nel caso sussista costituzione di parte civile, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, debba operare una duplice valutazione, da un lato al fine di stabilire se sussistano gli estremi del reato dal quale la parte civile fa discendere il proprio diritto al risarcimento, e dell'altro onde accertare, sia pure in modo sommario, la sussistenza di tale diritto.
Cass. pen. n. 6742/1999
In tema di declaratoria di estinzione del reato, l'art. 578 c.p.p. prevede che il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili; al fine di tale decisione i motivi di impugnazione proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi trovare conferma della condanna, anche solo generica, al risarcimento del danno dalla mancanza di prova della innocenza degli imputati secondo quanto previsto dall'art. 129, secondo comma, c.p.p.
Cass. pen. n. 10086/1998
È illegittima la sentenza d'appello nella parte in cui, accertando che la prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia di primo grado, conferma le statuizioni civili in questa contenute; in tale ipotesi, infatti, non sussistono i presupposti in presenza dei quali l'art. 578 c.p.p. consente al giudice dell'impugnazione di decidere sugli effetti civili anche nel caso in cui dichiari l'estinzione del reato. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza d'appello che, dichiarando - a seguito di derubricazione - a seguito di derubricazione - l'estinzione del reato per essere maturato il termine prescrizionale prima della pronuncia di primo grado, aveva comunque confermato le statuizioni relative all'azione civile in quest'ultima contenute e condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile).
Cass. pen. n. 1983/1997
In tema di declaratoria di estinzione del reato, l'art. 578 c.p.p. prevede che il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili e per tale decisione devono ovviamente esaminare e valutare i motivi della impugnazione proposta dall'imputato. (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha annullato «in parte qua» la sentenza della corte di appello, la quale, senza prendere in alcun modo in esame gli articolati motivi di appello degli imputati, aveva confermato le statuizioni civili della sentenza di primo grado limitandosi a richiamare l'art. 578 c.p.p., interpretandolo erroneamente come se dalla ritenuta mancanza di prova della «innocenza» degli imputati dovesse automaticamente derivare la conferma della condanna al risarcimento dei danni).
Cass. pen. n. 10498/1995
L'art. 578 c.p.p., che prevede la decisione da parte del giudice dell'impugnazione sugli efetti civili del reato estinto per amnistia o prescrizione quando nei confronti dell'imputato sia stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni, non trova applicazione nell'ipotesi di ricorso avverso sentenza di patteggiamento, poiché con questa il giudice non decide sulla domanda della parte civile, salvo che sulle spese.
Cass. pen. n. 6881/1995
Nel caso in cui il giudice di primo grado, invece di dichiarare estinto il reato per amnistia, abbia giudicato sul merito, ritenendo erroneamente sussistente un'aggravante, ed abbia condannato l'imputato al risarcimento del danno, il giudice del gravame che, correggendo l'errore ed eliminando l'aggravante, dichiari estinto il reato, non può decidere sull'impugnazione ai soli effetti delle statuizioni civili, sia perché tale decisione deve avere come presupposto una pronuncia di condanna sugli effetti civili emessa validamente in primo grado, sia perché gli effetti della sentenza di appello vanno sempre riportati al momento di quella di primo grado.
Cass. pen. n. 6198/1995
Presupposto per l'applicazione della norma dell'art. 578 c.p.p. — secondo cui quando è stata pronunciata condanna dell'imputato al risarcimento dei danni cagionati dal reato il giudice dell'impugnazione che dichiari estinto il reato decide tuttavia sulla impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili — è che l'estinzione del reato sia dichiarata per amnistia o per prescrizione: tale presupposto non può essere esteso per via analogica all'estinzione del reato urbanistico per sanatoria.
Cass. pen. n. 8702/1992
L'art. 578 c.p.p. stabilisce espressamente che quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna anche generica al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello, nel dichiarare il reato estinto per amnistia, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. La decisione sull'impugnazione, in ordine a tali capi, deve essere motivata. (Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio della sentenza impugnata perché priva di motivazione in ordine alla responsabilità civile dell'imputato che, con l'appello, aveva motivatamente richiesto di essere assolto).
Cass. pen. n. 6017/1992
L'imputato prosciolto a seguito di estinzione del reato per prescrizione con decisione sulla domanda civile, a norma dell'art. 578 c.p.p., applicabile anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e che proseguono alla stregua delle norme anteriormente vigenti, a norma dell'art. 245, secondo comma, lett. n), del D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271, ha diritto di ricorrere per cassazione per ottenere in sede di rinvio, dal giudice penale, ma ai soli fini civili, una formula proscioglitiva per lui più favorevole.
Cass. pen. n. 11178/1990
L'immediata applicazione dell'art. 578 c.p.p. nei procedimenti che proseguono con l'osservanza delle norme anteriormente vigenti è subordinata alla condizione che la pronuncia impugnata sia di condanna. Ne consegue che la corte di cassazione, ove, nel ritenere fondati i ricorsi del procuratore generale e della parte civile avverso sentenza assolutoria, annulli senza rinvio la sentenza impugnata per prescrizione del reato, non può contestualmente decidere sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni concernenti gli interessi civili, ma deve rinviare gli atti al giudice civile competente per valore in grado d'appello anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile, ai sensi dell'art. 541 dell'abrogato codice di rito penale.
Cass. pen. n. 10893/1990
A norma dell'art. 578 c.p.p., l'estinzione del reato non esime il giudice dal pronunziare sulla condanna del ricorrente al risarcimento dei danni in favore della parte civile.