Cass. pen. n. 16067 del 20 aprile 2001

Testo massima n. 1


In tema di declaratoria di estinzione del reato, l'art. 578 c.p.p. prevede che il giudice di appello, nel caso sussista costituzione di parte civile, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, debba operare una duplice valutazione, da un lato al fine di stabilire se sussistano gli estremi del reato dal quale la parte civile fa discendere il proprio diritto al risarcimento, e dell'altro onde accertare, sia pure in modo sommario, la sussistenza di tale diritto.

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi