Cass. pen. n. 5179 del 11 febbraio 1993

Testo massima n. 1


La pericolosità sociale, al cui concreto accertamento è subordinata l'applicazione della misura di sicurezza, va desunta ai sensi degli artt. 133 e 203 c.p., dovendosi ai predetti fini considerare soprattutto il reato o i reati nella loro obiettività e in ogni loro elemento principale ed accessorio. (Nella fattispecie, disattendendo la perizia di ufficio e senza disporre una nuova indagine psichiatrica, è stato formulato un giudizio di pericolosità sociale dell'imputata, per la probabile reiterazione di episodi criminosi, aderente alla personalità della stessa e alle caratteristiche della malattia mentale sofferta).

Testo massima n. 2


Nonostante il silenzio sul punto dell'art. 425 c.p.p., con la sentenza di non luogo a procedere per totale incapacità di intendere e di volere al momento del fatto va applicata dal giudice per le indagini preliminari la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario. Tale applicazione trova ragione nella disciplina dettata dagli artt. 205 primo comma e 222 c.p. Peraltro, gli stessi artt. 579 e 680 c.p.p. che regolano le impugnazioni di provvedimenti relativi a misure di sicurezza indicano le sentenze di non luogo a procedere tra quelle destinate a contenere statuizioni su tali misure.

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