Art. 203 – Codice penale – Pericolosità sociale
Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.
La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'articolo 133.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 1445/2025
In tema di NASpI, la liquidazione anticipata in unica soluzione, ex art. 8 del d.lgs. n. 22 del 2015, del trattamento spettante al lavoratore assicurato, comporta l'obbligo di sua restituzione, per intero, in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui tale trattamento è stato riconosciuto, senza possibilità per il beneficiario di sottrarsi alla restituzione provando la simulazione del nuovo rapporto lavorativo nei confronti dell'INPS, il quale invece può sempre dar prova dell'effettiva sua instaurazione e sussistenza.
Cass. civ. n. 865/2025
Nel contratto autonomo di garanzia il garante, una volta che abbia pagato nelle mani del creditore beneficiario, non può agire in ripetizione nei confronti di quest'ultimo in caso di successivo venir meno della causa del rapporto principale, potendo esperire azione di regresso ex art. 1950 c.c. unicamente nei confronti del debitore garantito, il quale a sua volta - ove vittoriosamente escusso dal garante - potrà agire in rivalsa nei confronti del garantito, perché al momento dell'escussione della garanzia il garante non avrebbe potuto eccepire la mancanza della causa originaria del rapporto al di fuori dell'ipotesi di escussione fraudolenta della garanzia. (Nella specie, in cui il garante autonomo aveva effettuato un pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate, prima dell'annullamento dell'avviso di accertamento emesso nei confronti del garantito, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello, la quale, pur avendo escluso l'escussione fraudolenta della garanzia da parte del creditore beneficiario, aveva erroneamente ammesso, nei confronti di quest'ultimo, l'esercizio da parte del garante dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c.).
Cass. civ. n. 423/2025
Accertata la mancanza di causa adquirendi a seguito della risoluzione del contratto per inadempimento, l'azione accordata dalla legge per conseguire la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo.
Cass. civ. n. 28/2025
Le unioni di fatto sono un diffuso fenomeno sociale che trova tutela nell'art. 2 Cost. e sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale, di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che possono concretizzarsi in attività di assistenza materiale e di contribuzione economica, prestata non solo nel corso del rapporto di convivenza, ma anche nel periodo successivo alla sua cessazione e che possono configurarsi, avuto riguardo alla specificità del caso concreto, come adempimento di un'obbligazione naturale ai sensi dell'art. 2034 c.c., ove siano ricorrenti pure gli ulteriori requisiti della proporzionalità, spontaneità ed adeguatezza; del resto, il vincolo solidaristico e affettivo che trae origine dalla pregressa unione di fatto trova rispondenza nel mutato contesto valoriale di riferimento e si pone in lineare rapporto con la valutazione corrente nella società, fondata sull'affermazione progressivamente sempre più estesa di una concezione pluralistica della famiglia.
Cass. civ. n. 23283/2024
In tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento - stante la sua tendenziale definitività, volta a garantire la stabilità dei risultati dell'espropriazione, quale conseguenza del sistema di garanzie di legalità assicurato dai rimedi interni al procedimento stesso a tutela delle parti - preclude al soggetto esecutato l'esperibilità dell'azione di ripetizione di indebito, fondata sul presupposto dell'illegittimità dell'esecuzione, nei confronti del creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto riscosso, a meno che tale illegittimità non sia stata fatta valere con un'opposizione esecutiva proposta nel corso della procedura e accolta successivamente alla sua chiusura.
Cass. civ. n. 20427/2024
In tema di rapporti di lavoro contrattualizzato, il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione del pagamento indebito - eseguito dal datore al lavoratore per il caso di mancanza originaria (e non sopravvenuta) della causa solvendi - decorre dal momento dell'erogazione e non da quello dell'accertamento dell'illegittimità del pagamento a seguito di verifiche esperite dalla P.A. (Principio espresso in relazione ad un'ipotesi nella quale l'emersione dell'indebito veniva riscontrata in sede di ricostruzione della carriera del dipendente).
Cass. civ. n. 14697/2024
In tema di ICI e di IMU, l'annullamento della delibera di adozione ed approvazione del piano regolatore generale da parte del giudice amministrativo non ha diretta incidenza sulla qualificazione edificatoria delle aree ex agricole e non giustifica il rimborso dell'imposta versata in eccedenza rispetto alla determinazione del valore imponibile di aree ricondotte ope iudicis all'originaria destinazione agricola, poiché ai fini fiscali rileva non solo l'edificabilità di diritto, derivante dal piano urbanistico, ma anche l'edificabilità di fatto, da individuarsi sulla base di indici quali la vicinanza al centro abitato, lo sviluppo edilizio delle zone adiacenti, l'esistenza di servizi pubblici essenziali e l'esistenza di qualsiasi elemento obiettivo di incidenza sulla destinazione urbanistica.
Cass. civ. n. 12362/2024
In materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'accipiens, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave - dal momento che non trova applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso - sicché, dovendo quest'ultima essere presunta per principio generale, la mala fede può ritenersi sussistente solo ove risulti provato che l'accipiens, al momento della ricezione del pagamento, avesse la certezza di non avere diritto a conseguirlo.
Cass. civ. n. 11659/2024
La nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI) è una prestazione previdenziale non pensionistica, cosicché la ripetizione di somme indebitamente versate a tale titolo non soggiace alle regole dettate per l'indebito previdenziale pensionistico né a quelle dettate per l'indebito assistenziale, ma alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c., la quale deve applicarsi tenendo conto delle indicazioni ermeneutiche delineate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del 2023, in modo tale che l'azione di recupero dell'indebito avvenga secondo principi di gradualità e di proporzione, senza al contempo vanificare il diritto alla ripetizione nel suo nucleo essenziale.
Cass. civ. n. 9757/2024
In tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.
Cass. civ. n. 9756/2024
In tema di conto corrente bancario, qualora il correntista agisca per l'accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l'ammontare del proprio credito o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, ad eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione.
Cass. civ. n. 7834/2024
In tema di norme a tutela della concorrenza e del mercato fissate nella l. n. 287 del 1990, la legittimazione a far valere la violazione del divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza spetta non solo agli imprenditori, ma a tutti i soggetti del mercato che hanno subito un danno dal comportamento anticoncorrenziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto legittimati ad agire per far valere la violazione della normativa antitrust coloro che avevano rilasciato, in favore di un istituto di credito, una fideiussione che riproduceva il tenore letterale dello schema ABI frutto di una intesa vietata).
Cass. civ. n. 7225/2024
Il ritardo nella denunzia della malattia contratta dal titolare o socio dell'impresa artigiana comporta solo la decurtazione o la perdita dell'indennità temporanea, senza l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 53, comma 11, del d.P.R. n. 1124 del 1965, in ragione della parificazione della disciplina della malattia professionale a quella dell'infortunio, desumibile dall'interpretazione letterale e anche logico-sistematica degli artt. 52, 203 e 131 del d.P.R. cit.
Cass. civ. n. 6737/2024
La domanda di restituzione di pagamenti (diversi dall'oblazione) per la sanatoria di un immobile abusivo non va proposta nei confronti dell'Erario, che è individuato dall'art. 34 della l. n. 47 del 1985 quale destinatario della sola oblazione, bensì - avuto riguardo alla legittimazione passiva dell'accipiens ex art. 2033 c.c. - del soggetto che ha indebitamente percepito dette somme. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva ritenuto la Regione ed il Comune privi di legittimazione passiva in ordine alla domanda di restituzione, rispettivamente, dell'addizionale regionale e degli oneri concessori).
Cass. civ. n. 5268/2024
La ripetizione d'indebito oggettivo, che rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è circoscritta tra il "solvens" ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente, sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante. Ne consegue che deve essere esclusa la legittimazione passiva in proprio del rappresentante in un'azione promossa ai sensi dell'art. 2033 c.c., al fine di ottenere la restituzione di somme versate al medesimo in tale specifica qualità, spettando tale legittimazione esclusivamente al rappresentato.(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso del condominio, condannato alla restituzione di somme, indebitamente transitate sul suo conto corrente, essendo stato accertato che le predette fossero provenienti dal conto corrente relativo ad altro condominio gestito dal medesimo amministratore).
Cass. civ. n. 4214/2024
In tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. è ammissibile anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), ma affinché la pretesa restitutoria del correntista, al quale sia stata illegittimamente addebitata una somma seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria.
Cass. civ. n. 3596/2024
Nel caso di deposito cauzionale di una somma di denaro collegato alla stipulazione di un preliminare di vendita, effettuato dal promissario acquirente in favore del mediatore, la legittimazione passiva alla ripetizione dell'indebito oggettivo in ordine alla somma versata spetta al mediatore, ove non risulti che questi abbia incassato la somma in rappresentanza del promittente alienante.
Cass. civ. n. 3513/2024
In tema di dirigenza medica, la retribuzione di posizione variabile non contrattuale non può essere corrisposta ai dirigenti in assenza di provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi; pertanto, ove la P.A. effettui illegittimamente il relativo pagamento in favore di alcuni di tali dirigenti, gli altri, che da tale pagamento siano stati esclusi, non possono dolersi dell'avvenuta disparità di trattamento, dovendo, piuttosto, il datore di lavoro recuperare quanto indebitamente versato a coloro che non ne avevano diritto.
Cass. civ. n. 2694/2024
Nel caso di licenziamento illegittimo annullato dal giudice con sentenza reintegratoria che ricostituisce il rapporto con efficacia "ex tunc", poiché rileva la continuità giuridica di quest'ultimo, va escluso il diritto del lavoratore alla prestazione pensionistica in ragione dell'incompatibilità di questa con il suddetto rapporto di lavoro. Ne consegue che la sopravvenuta declaratoria d'illegittimità del licenziamento travolge il diritto al pensionamento con la medesima efficacia "ex tunc", esponendo l'interessato all'azione di ripetizione a titolo d'indebito, da parte del soggetto erogatore della pensione, delle relative somme.
Cass. civ. n. 2691/2024
In caso di riforma della sentenza di condanna dell'ente previdenziale al pagamento di somme in favore del lavoratore, il predetto ente ha diritto di ripetere quanto il lavoratore medesimo abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente.
Cass. civ. n. 2422/2024
In tema di misure di sicurezza detentive, quando l'applicazione consegua alla dichiarazione di delinquenza abituale adottata ai sensi dell'art. 102 cod. pen., il limite di durata massima, previsto dall'art. 1, comma 1-quater, d.l. 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, coincide con la pena massima edittale prevista per il delitto più grave tra quelli per i quali il soggetto ha riportato una delle condanne valutate ai fini della declaratoria di abitualità.
Cass. civ. n. 47128/2023
E' sottratto alla cognizione del giudice di appello l'accertamento di ufficio della pericolosità sociale dell'imputato, in mancanza di specifica impugnazione della statuizione della sentenza riguardante la misura di sicurezza.
Cass. civ. n. 45836/2023
In tema di associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista, in caso di condanna, dall'art. 417 cod. pen., non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo criminale di mutua solidarietà, che può essere superata quando siano acquisiti elementi dai quali si evinca l'assenza di pericolosità in concreto. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che tale accertamento dovrà, comunque, essere svolto dal magistrato di sorveglianza al momento dell'esecuzione della misura, tenendo conto degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. e del comportamento del condannato durante e dopo l'espiazione della pena).
Cass. civ. n. 35363/2023
un'autonoma rilevanza e si sostanzia nella richiesta di restituzione di una somma corrisposta indebitamente.
Cass. civ. n. 34616/2023
In caso di riforma della sentenza di condanna al pagamento di somme in favore di una società nella qualità di mandataria di una associazione temporanea di imprese, nel successivo giudizio instaurato dal solvens per la ripetizione di indebito, ex art. 2033 c.c., la stessa società non può essere evocata in proprio per la restituzione dell'intero importo indebito, avendone ricevuto il pagamento esclusivamente quale rappresentante delle società del raggruppamento e, dunque, con l'obbligo di incassare in nome e per conto di tutti, per poi ridistribuire pro quota ai diversi rappresentati, pena la responsabilità per appropriazione indebita.
Cass. civ. n. 32663/2023
Nel caso in cui, in esecuzione di una sentenza di condanna nei confronti di più creditori in solido, il debitore abbia effettuato pagamenti parziari nei confronti di ciascuno di essi, la riforma della suddetta sentenza non determina l'insorgenza di un'obbligazione solidale passiva avente ad oggetto la restituzione dell'intera somma da parte di ciascun debitore, avendo diritto il solvens alla restituzione delle sole somme rispettivamente ricevute dai debitori medesimi.
Cass. civ. n. 30561/2023
L'azione di ripetizione di contributi Inps proposta dal datore di lavoro è assoggettata alla decadenza quinquennale ex art. 8 d.P.R. n. 818 del 1957, che è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 2969 c.c., a tutela del beneficiario della contribuzione, la cui situazione, anche in presenza di versamenti indebiti emersi dopo un determinato lasso di tempo, va salvaguardata con l'intangibilità della relativa posizione.
Cass. civ. n. 29738/2023
Il verbale di accertamento dell'infrazione al codice della strada acquista, se non opposto tempestivamente e in difetto di pagamento in misura ridotta, la qualità di titolo esecutivo, decorsi sessanta giorni dalla notifica o dall'immediata contestazione, non occorrendo affinché tale effetto si produca un provvedimento prefettizio espresso che dichiari la tardività del ricorso amministrativo; da ciò deriva che, nel caso in cui sia proposto ricorso amministrativo e sopravvenga un provvedimento prefettizio che erroneamente ne dichiara l'inammissibilità per tardività, il trasgressore avrà a disposizione i rimedi delle opposizioni esecutive ex artt. 615 e 617 c.p.c., da far valere nei confronti della cartella di pagamento fondata sul medesimo verbale di infrazione al codice della strada.
Cass. civ. n. 27421/2023
Nel caso in cui, dopo l'esecuzione dell'ordine di pagamento diretto al terzo ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, la somma pagata risulti non dovuta, unico legittimato passivo dell'azione di ripetizione dell'indebito esercitata dal contribuente è l'agente della riscossione, dal momento che l'azione restitutoria ex art. 2033 c.c., avendo carattere personale, può essere esperita solo nei rapporti fra il solvens e il destinatario del pagamento che abbia incassato, personalmente o per mezzo di terzi, la somma non dovuta.
Cass. civ. n. 26105/2023
La domanda di condanna alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di sentenza penale annullata dalla Corte di cassazione è di competenza del giudice civile.
Cass. civ. n. 25095/2023
In materia di IVA, il prestatore di un servizio, ritenuto fuori campo IVA ex art. 8, comma 35, della l. n. 633 del 1972, può chiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso dell'imposta indebitamente versata dopo il decorso del termine di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, sebbene esclusivamente per quell'imposta che egli abbia assolto e che il committente abbia a sua volta effettivamente corrisposto all'erario in esecuzione di un provvedimento coattivo, quale è l'atto impositivo emesso nei suoi confronti e divenuto definitivo, poiché, secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza del 15 dicembre 2011, causa C-427/10), il principio di effettività del diritto comunitario, pur non ostando ad una normativa nazionale in materia di ripetizione dell'indebito che preveda un termine di prescrizione per il committente più lungo di quello di decadenza per il prestatore del servizio, non è soddisfatto quando l'applicazione di tale disciplina abbia la conseguenza di privare completamente il soggetto passivo del diritto di ottenere dall'Amministrazione finanziaria il rimborso dell'IVA non dovuta.
Cass. civ. n. 24807/2023
Nel caso di revoca dell'assegno "ad personam" previsto da un contratto collettivo integrativo aziendale in contrasto con i contratti nazionali, la pubblica amministrazione ha il diritto di ripetere gli importi già erogati ai lavoratori, aventi carattere di indebito, dovendosi, peraltro, escludere l'illegittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., riletto alla luce della giurisprudenza della CEDU, posto che, come chiarito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 8 del 2023, l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele dell'affidamento legittimo sulla spettanza di una prestazione indebita, il cui fondamento va rinvenuto nella clausola generale di cui all'art. 1175 c.c. che, vincolando il creditore a esercitare la sua pretesa tenendo in debita considerazione la sfera di interessi del debitore, può determinare, in relazione alle caratteristiche del caso concreto, la temporanea inesigibilità del credito, totale o parziale, con conseguente dovere del creditore di accordare una rateizzazione del pagamento in restituzione. (Nella specie, la S.C. ha negato l'inesigibilità del credito, non avendo i ricorrenti allegato alcunché in merito alle loro condizioni personali e alle modalità di restituzione dell'indebito a loro fissate dalla datrice di lavoro, né, quindi, sull'eventuale eccessivo disagio economico da sopportare per fare fronte all'obbligo restitutorio).
Cass. civ. n. 24645/2023
Nell'ipotesi di declaratoria di nullità dell'apposizione di un termine al rapporto di lavoro e conseguente ricostituzione "ex tunc" del rapporto subordinato a tempo indeterminato, viene a cessare la condizione di disoccupazione, con la conseguenza che l'indennità di mobilità corrisposta nel periodo temporale coperto dalla sentenza (e dall'indennità risarcitoria ex art. 32 della l. n. 183 del 2010) configura un indebito previdenziale, ripetibile - ai sensi dell'art. 2033 c.c. - entro il limite temporale della prescrizione.
Cass. civ. n. 24217/2023
In tema di accise sugli oli lubrificanti, l'erronea compensazione, operata dal contribuente per l'estinzione di un debito tributario, al di fuori dei casi previsti dalla legge, non impedisce il decorso del termine biennale di decadenza, di cui all'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995, per la presentazione della domanda di rimborso del credito per l'imposta di consumo indebitamente pagata. (Nella specie, la S.C., decidendo nel merito, ha dichiarato decaduto il contribuente che, operando una compensazione al di fuori dei casi previsti, non aveva tempestivamente presentato la domanda di rimborso dell'accisa sugli oli lubrificanti pagata in eccesso).
Cass. civ. n. 24093/2023
Per versamento in conto futuro aumento di capitale devono intendersi quelle dazioni di danaro dei soci a favore della società che non siano, tuttavia, definitivamente acquisite al patrimonio sociale, avendo uno specifico vincolo di destinazione, con la conseguenza che, ove l'aumento non sia operato, il socio avrà diritto alla restituzione di quanto versato, per essere venuta meno la causa giustificativa dell'attribuzione patrimoniale da lui eseguita in favore della società, quale ripetizione dell'indebito.
Cass. civ. n. 20885/2023
Il contratto di locazione stipulato da un comproprietario in favore di un altro, in quanto riconducibile alla gestione d'affari altrui, è valido ed efficace nei confronti dei comproprietari non locatori che non si siano preventivamente opposti alla stipula, i quali possono ratificare l'operato del gestore, ai sensi dell'art. 1705 c.c., senza particolari formalità, e chiedere al conduttore il pagamento "pro quota" dei canoni di locazione maturati in data successiva alla intervenuta ratifica.
Cass. civ. n. 20455/2023
In tema di rapporti di conto corrente bancario, qualora, a fronte di un'azione di ripetizione dell'indebito esercitata dal correntista, la banca convenuta eccepisca la prescrizione del diritto di credito sul presupposto della natura solutoria delle rimesse, l'esistenza di un contratto di apertura di credito che consenta di attribuire semplice natura ripristinatoria della provvista alle rimesse oggetto della ripetizione dell'indebito e, conseguentemente, di far decorrere il termine di prescrizione a far data dalla chiusura del rapporto, costituisce una eccezione in senso lato, come tale rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado di appello, purché l'affidamento risulti dai documenti legittimamente acquisiti al processo o dalle deduzioni contenute negli atti difensivi delle parti.
Cass. civ. n. 20361/2023
In tema di servizio idrico integrato, la domanda di ripetizione dell'indebito svolta dal privato - per il corrispettivo pagato a fronte della mancata fruizione del servizio di depurazione - non è sottoposta alla prescrizione di cui all'art. art. 2948, comma 1, n. 4 c.c., prevista per le prestazioni periodiche avvenute nel corso di un rapporto continuativo, applicandosi, per converso, la prescrizione decennale prevista in tema di "condictio indebiti" e "condictio ob causam finitam", il cui credito restitutorio risulta dovuto in un'unica soluzione.
Cass. civ. n. 17648/2023
La disciplina per il recupero delle somme pagate dagli enti locali in base a disposizioni della contrattazione collettiva integrativa nulle per violazione dei vincoli finanziari, dettata dall'art. 4, comma 1, del d.l. n. 16 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 68 del 2014, non costituisce una deroga all'art. 2033 c.c., con la conseguenza che la P.A. può ripetere, nelle ipotesi previste da tale norma, le somme illegittimamente versate direttamente dal dipendente che le abbia indebitamente percepite.
Cass. civ. n. 16864/2023
Le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, doveri che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale, sicché le attribuzioni finanziarie a favore del convivente "more uxorio", effettuate nel corso del rapporto per far fronte alle esigenze della famiglia (nella specie, versamenti di denaro sul conto corrente del convivente con quindici bonifici per un importo complessivo di € 74.000), configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza, per la cui valutazione occorre tener conto di tutte le circostanze fattuali, oltre che dell'entità del patrimonio e delle condizioni sociali del "solvens".
Cass. civ. n. 16067/2023
In tema di locazione di immobili urbani, qualora il conduttore abbia corrisposto a titolo di canone una somma maggiore rispetto a quella consentita dalla legge, trova applicazione, in riferimento alla domanda di restituzione delle somme corrisposte in eccedenza, la regola generale di cui all'art. 2033 c.c., secondo la quale gli interessi sulle somme da restituire decorrono dal giorno della domanda giudiziale se l'"accipiens" era in buona fede e da quello del pagamento se era in mala fede; in particolare, alla violazione della norma imperativa che stabilisce il canone per un immobile adibito ad uso di abitazione non consegue automaticamente la mala fede del locatore, sicché il conduttore ha l'onere di dimostrare di essere stato indotto dal locatore alla corresponsione del canone in misura superiore a quella legale, nonostante la sua volontà contraria, a meno che la mala fede non emerga dalle circostanze di fatto.
Cass. civ. n. 12620/2023
Il comproprietario che danneggi o sottragga il bene comune risponde nei confronti degli altri non già ai sensi dell'art. 2051 c.c. (norma che riguarda i danni provocati a terzi e non alla cosa posseduta), bensì alla stregua di mandatario ovvero gestore di affari altrui (a seconda che eserciti il possesso, rispettivamente, con il consenso o senza opposizione degli altri contitolari), di talché egli è chiamato a fornire la prova liberatoria avente ad oggetto non già il caso fortuito, bensì la circostanza di avere adoperato la diligenza del buon padre di famiglia nell'attività di gestione e custodia.
Cass. civ. n. 10337/2023
L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento; b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore; d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva negato la ripetibilità di quanto indebitamente corrisposto dall'INPS a titolo di trattamento pensionistico di anzianità carente della relativa provvista contributiva - per effetto dell'annullamento dei contributi figurativi, accreditati per i periodi di mobilità, a cagione del contemporaneo svolgimento, da parte dell'assicurato, di attività lavorativa autonoma -, escludendo il dolo dell'assicurato medesimo, sul presupposto che quest'ultimo non avesse mai celato lo svolgimento della predetta attività nel periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, provvedendo anche al regolare versamento dei relativi contributi, ragion per cui lo stesso INPS, già prima della liquidazione della pensione e nel corso dell'erogazione dell'indennità in questione, era o avrebbe dovuto essere a conoscenza della situazione professionale del lavoratore).
Cass. civ. n. 9675/2023
La stipulazione di un contratto nullo per impossibilità dell'oggetto è suscettibile di determinare in capo al notaio rogante un obbligo di risarcimento del danno da omessa informazione commisurato al corrispettivo contrattuale versato dall'una all'altra parte contrattuale, non rilevando in senso contrario che dalla nullità derivi, per quest'ultima, il distinto obbligo di restituire l'indebito eventualmente ricevuto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di rigetto della domanda risarcitoria avanzata nei confronti di un notaio, che aveva omesso di informare la cessionaria di un credito IVA, della incedibilità del credito IVA portato dalla cedente in compensazione e non chiesto a rimborso).
Cass. civ. n. 7721/2023
prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo.
Cass. civ. n. 6413/2023
Nell'assicurazione sulla vita il premio è commisurato all'età del portatore del rischio e alla durata del contratto, sicché, se il premio è stato pagato anticipatamente in un'unica soluzione e il rischio cessa "ante tempus", la frazione di premio corrisposta a copertura dei rischi che non possono più verificarsi costituisce un pagamento "sine causa", con conseguente soggezione all'ordinario termine di prescrizione decennale del diritto di credito alla relativa restituzione.
Cass. civ. n. 741/2023
La definizione agevolata del giudizio di responsabilità contabile, ai sensi dell'art. 1, comma 231, della l. n. 266 del 2005, non esclude la possibilità, per l'ente pubblico, di esercitare la distinta azione di ripetizione dell'indebito, sia pure nei limiti della differenza rispetto a quanto ricevuto in sede amministrativa.
Cass. civ. n. 368/2023
In materia di contratti di locazione di immobili urbani destinati ad uso non abitativo, la l. n. 392 del 1978 consente ai contraenti di determinare liberamente il canone iniziale ma vieta al locatore di pretendere il pagamento di somme, diverse dal canone o dal deposito cauzionale, a fondo perduto o a titolo di "buona entrata", che non trovino alcuna giustificazione nel sinallagma contrattuale, con la conseguenza che il relativo patto é nullo ai sensi dell'art. 79 della citata legge (perché diretto ad attribuire al locatore un vantaggio in contrasto con le disposizioni in materia), anche se stipulato dal locatore non con il conduttore, ma con un terzo, il quale, ai sensi degli artt. 1421 e 2033 c. c., potrà far valere la suddetta nullità e pretendere la restituzione delle somme indebitamente pagate, purché sia accertato un collegamento tra l'accordo e il contratto di locazione, nel senso che la conclusione di quest'ultimo sia condizionata all'attribuzione patrimoniale non giustificata ad altro titolo.
Cass. civ. n. 61/2023
Il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto inapplicabile la disposizione alla domanda di ripetizione di indebito proposta dal correntista per la restituzione delle somme illegittimamente trattenute dalla banca, in forza delle clausole di un contratto di conto corrente dichiarate nulle).
Cass. pen. n. 35996/2019
In tema di misure di sicurezza, dopo la modifica introdotta dall'art. 31, comma 2, legge 10 ottobre 1986, n. 663, la loro applicazione, ivi compresa quella prevista dall'art. 417 cod. pen., può essere disposta, anche da parte del giudice della cognizione, soltanto dopo l'espresso positivo scrutinio dell'effettiva pericolosità sociale del condannato, senza il ricorso ad alcuna forma di presunzione giuridica, ancorché qualificata come semplice.
Cass. pen. n. 12524/2018
In tema di accertamento della pericolosità generica, non costituisce motivo ostativo all'applicazione della misura di sicurezza personale il fatto che il proposto presenti una patologia psichiatrica di tipo "borderline", qualora non risulti sussistere alcuna correlazione tra il quadro psichiatrico e la pericolosità del predetto.
Cass. pen. n. 40808/2010
Agli effetti penali la pericolosità sociale rilevante ai fini dell'applicazione di una misura di sicurezza consiste nel pericolo di commissione di nuovi reati e deve essere valutata autonomamente dal giudice che deve tener conto dei rilievi peritali sulla personalità, sugli effettivi problemi psichiatrici e sulla capacità criminale dell'imputato, nonché sulla base di ogni altro parametro desumibile dall'art. 133 c.p.. (Nella specie è stata ritenuta incongrua la motivazione del giudice di merito, riferita al pericolo di atti autolesivi, irrilevanti ai fini della prognosi prevista dalla legge, e comunque assertiva di una generica pericolosità, apoditticamente recepita dalla relazione peritale).
Cass. pen. n. 24725/2008
La pericolosità sociale di una persona, intesa come accentuata possibilità che essa commetta in futuro altri reati, deve essere svolta sulla base dei parametri indicati dall'art. 133 c.p.
Cass. pen. n. 9847/2007
In materia di misure di sicurezza personale, il giudice, nell'effettuare la prognosi di pericolosità sociale sotto il profilo penale, non può limitarsi a far proprio il giudizio espresso nella relazione criminologica, ma deve verificare se sussistono o meno le condizioni che individuano una persistenza della personalità dell'imputato a commettere in futuro altri reati, basandosi sull'esame della personalità, sugli effettivi problemi psichiatrici e sui fatti gravi commessi. (Fattispecie in cui la perizia psichiatrica aveva escluso la pericolosità sociale rilevando che, essendo il detenuto ricoverato in una struttura sanitaria protetta, non vi era pericolo che commettesse altri reati, e il tribunale di sorveglianza aveva ritenuto tale giudizio non idoneo ad escludere la pericolosità sociale sotto il profilo penale, non essendovi alcuna garanzia che, al di fuori della struttura penitenziaria, il soggetto fosse in grado di astenersi dal commettere altri reati).
Cass. pen. n. 24009/2003
Al fine di accertare l'attuale pericolosità sociale del soggetto, nel momento in cui deve essere applicata in concreto una misura di sicurezza, il giudice deve tenere conto non solo della gravità del fatto-reato, ma anche dei fatti successivi, come il comportamento tenuto durante l'espiazione della pena, quale risultante ad esempio dalle relazioni comportamentali e dall'eventuale concessione di benefici penitenziari o processuali.
Cass. pen. n. 1313/2003
In materia di misure di sicurezza personale, ai fini della prognosi di pericolosità sociale il giudice non può prendere in considerazione le sole emergenze di natura medico-psichiatrica, ma deve procedere alla verifica di tutte le circostanze di cui all'art. 133 c.p., prima fra tutte la gravità del reato commesso e deve approdare ad un giudizio globale di pericolosità non limitata ad alcuni tipi di reati. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione relativa al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato assolto per vizio di mente dal reato di ricettazione di cassette musicali prive del contrassegno Siae, in quanto il giudice di appello si era limitato a riportare il giudizio del perito, concludente per una pericolosità limitata a reati della stessa specie di quello commesso, senza prendere in considerazione gli altri parametri indicati dalla legge).
Cass. pen. n. 27656/2001
In tema di misure di sicurezza, per l'applicazione della libertà vigilata conseguente a condanna per il reato di associazione di tipo mafioso, non è necessario - coerentemente con la presunzione posta dal comma terzo dell'art. 275 c.p.p. con riferimento alle misure cautelari - che il giudice compia in concreto alcun accertamento in ordine alla pericolosità sociale dell'imputato.
Cass. pen. n. 3811/1997
In tema di misure di prevenzione lo stato di detenzione, anche se prolungato nel tempo, non è elemento idoneo ad escludere la pericolosità sociale, in quanto la rescissione dei legami con la associazione di appartenenza non è conseguenza diretta dell'allontanamento fisico dai luoghi ove l'attività dell'associazione si esplica.
Cass. pen. n. 8996/1996
Ai fini della applicabilità delle misure di sicurezza personali, la pericolosità sociale — stante la sua correlazione con le circostanze indicate nell'art. 133 c.p. — non può essere confusa con la pericolosità valutata esclusivamente sul piano psichiatrico in riferimento alla natura ed alla evoluzione dello stato patologico del soggetto, sicché la valutazione indicata dall'art. 203 c.p. costituisce compito esclusivo del giudice, il quale non può abdicarvi in favore di altri soggetti né rinunciarvi, pur dovendo tener conto dei dati relativi alle condizioni mentali dell'imputato ed alle implicazioni comportamentali eventualmente indicate dal perito. (Fattispecie in tema di assoluzione per infermità totale di mente, accompagnata da valutazione di pericolosità sociale con conseguente applicazione della misura di sicurezza personale del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario).
Cass. pen. n. 5179/1993
La pericolosità sociale, al cui concreto accertamento è subordinata l'applicazione della misura di sicurezza, va desunta ai sensi degli artt. 133 e 203 c.p., dovendosi ai predetti fini considerare soprattutto il reato o i reati nella loro obiettività e in ogni loro elemento principale ed accessorio. (Nella fattispecie, disattendendo la perizia di ufficio e senza disporre una nuova indagine psichiatrica, è stato formulato un giudizio di pericolosità sociale dell'imputata, per la probabile reiterazione di episodi criminosi, aderente alla personalità della stessa e alle caratteristiche della malattia mentale sofferta).
Cass. pen. n. 2356/1992
La pericolosità sociale, ai fini dell'applicazione di misure di sicurezza, può desumersi anche da semplici indizi, sempre che questi siano costituiti da elementi di fatto certi, dai quali sia possibile far discendere, sul piano congetturale, la formulazione del giudizio probabilistico in ordine alla futura commissione di reati. Fra gli indizi anzidetti può legittimamente ricomprendersi anche la abituale frequentazione, da parte di soggetto già condannato per gravi reati, di persone facenti parte di una associazione per delinquere di tipo mafioso. (Nella specie trattavasi di applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata).
Cass. pen. n. 9572/1990
La pericolosità è una qualità, un modo di essere del soggetto, da cui si deduce la probabilità che egli commetta nuovi reati. Essa si differenzia dalla capacità criminale, che esiste sempre in misura più o meno accentuata, per il fatto stesso che il soggetto ha già commesso il reato e costituisce quindi un'attitudine soggettiva alla commissione dei reati stessi. La capacità criminale è quindi il genus e la pericolosità la specie, poiché la prima è solo possibilità, mentre la seconda è probabilità di compiere illeciti penali. La pericolosità coincide solo con la dimensione prognostico-preventiva della capacità criminale ma non con quella etico-retributiva della medesima. Ne deriva che il giudizio prognostico favorevole, indispensabile per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, resta escluso dall'accertata pericolosità sociale. (Nella specie l'imputato minore era stato ritenuto pericoloso e gli era stato applicato il riformatorio giudiziario e contemporaneamente era stata disposta la sospensione condizionale della pena).
Cass. pen. n. 686/1990
L'art. 203 c.p., nella parte in cui enuncia il principio che agli effetti della legge penale è persona socialmente pericolosa quella, anche se non imputabile o non punibile, che abbia commesso un fatto dalla legge preveduto come reato, è una norma a carattere programmatico, poiché il codice penale vigente non prevede alcuna misura di sicurezza nei confronti delle persone prosciolte perché non punibili, qualunque sia la causa di non punibilità, generale o speciale, posta a fondamento della sentenza di proscioglimento (nella specie la causa di non punibilità che veniva in rilievo era la desistenza volontaria).
Cass. pen. n. 6788/1990
Nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena dello straniero, condannato per reati in materia di stupefacenti, non è applicabile la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 81, L. 22 dicembre 1975, n. 685. Infatti, poiché l'art. 31, L. 10 ottobre 1986, n. 663 ha abrogato l'art. 204 c.p. (pericolosità sociale presunta), disponendo altresì che tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accostamento della pericolosità sociale dell'autore del fatto, ne consegue che, riconosciuta la sospensione condizionale della pena, nella quale è sempre implicito un giudizio prognosticamente favorevole sulla personalità dell'imputato, si è esclusa la probabilità che lo stesso commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reato e, quindi, la sua pericolosità sociale (art. 203 c.p.), senza il cui accertamento è illegittima l'applicazione di una qualsiasi misura di sicurezza.