Cass. pen. n. 5004 del 27 aprile 2000
Testo massima n. 1
Il giudice d'appello ha un potere di cognizione che comprende le questioni di merito e quelle di legittimità, e laddove affronta queste ultime non perde la sua competenza sulle prime. Ne deriva che il giudice d'appello che debba giudicare su un ricorso convertito ex art. 580 c.p.p., se ritiene fondati i motivi di legittimità proposti dal ricorrente, non deve annullare la sentenza impugnata con rinvio al giudice di primo grado, ma deve decidere anche nel merito, salvo che ricorra una delle ipotesi di nullità tassativamente previste dall'art. 604 c.p.p. Al di fuori di queste ultime ipotesi, il giudizio di appello non ammette distinzione tra fase rescindente e fase rescissoria.