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Art. 580 — Conversione del ricorso in appello

Art. 580 — Conversione del ricorso in appello

1. Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all’articolo 12, il ricorso per cassazione[ 606 ] si converte nell’appello [ 569 2, 593 ss.] .

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 41709/2018

Il principio, fissato dall’art. 580 cod. proc. pen., secondo cui, quando siano proposti mezzi d’impugnazione diversi contro la stessa sentenza, il ricorso per cassazione si converte in appello, trova applicazione anche nel caso in cui l’appello dell’imputato sia dichiarato inammissibile perché presentato in carenza d’interesse. [Fattispecie di appello avverso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste].

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Cass. pen. n. 18656/2018

La conversione del ricorso per cassazione in appello opera sia in caso di sentenza cumulativa ex art. 12 cod. proc. pen. sia con riferimento alla proposizione di rimedi eterogenei contro la sentenza relativa ad un unico capo di imputazione, essendo irrazionale affermare che l’art. 580 cod. proc. pen. come sostituito dall’art. 7 legge 20 febbraio 2006, n. 46, mantiene il cumulo processuale in fase di impugnazione solo quando c’è connessione di reati e non quando ci sia presenza di una sola regiudicanda.

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Cass. pen. n. 49570/2016

La conversione in appello ai sensi dell’art. 580 cod. proc. pen. del ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di condanna di primo grado emessa all’esito di giudizio abbreviato non preclude la legittimazione e l’interesse della parte pubblica ad impugnare la pronuncia di appello se siano state rigettate, anche in parte, le sue richieste. [In motivazione la Corte ha precisato che, in conseguenza della conversione, non muta la natura di impugnazione di legittimità del ricorso, sicché la Corte di appello deve sindacarne l’ammissibilità secondo i parametri dell’art. 606 cod. proc. pen., riprendendo la propria funzione di giudice del merito solo qualora ritenga fondata una censura in diritto].

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Cass. pen. n. 40280/2013

In tema di giudizio abbreviato, il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di condanna e convertito in appello in applicazione dell’art. 580 cod. proc. pen., conserva la propria natura di impugnazione di legittimità; tuttavia, una volta concluso positivamente il giudizio rescindente, il giudice d’appello riprende la propria funzione di giudice del merito e può adottare le statuizioni conseguenti alla formulazione del giudizio rescissorio devolutogli. [Fattispecie in cui la Corte di appello, accogliendo il ricorso per cassazione del P.M. per difetto di motivazione in ordine alla concessione di un’attenuante, aveva provveduto a rideterminare “in peius” la pena].

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Cass. pen. n. 4496/2012

La Corte d’Appello, investita in sede di conversione del ricorso, non deve limitarsi a effettuare il solo “iudicium rescindens”, come avviene nel giudizio di legittimità, ma deve estendere la sua cognizione anche al riesame del merito e, quindi, al “iudicium rescissorium”, applicandosi le regole tipiche che governano i poteri cognitivi del giudizio di appello. [Nella specie, in adesione al principio, la S.C. ha affermato che la Corte d’Appello avrebbe dovuto adempiere all’obbligo di motivazione nel merito non soddisfatto dal giudice di primo grado].

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Cass. pen. n. 2446/2008

La conversione del ricorso per cassazione in appello opera anche con riferimento alla proposizione di rimedi eterogenei contro la sentenza relativa ad un unico capo di imputazione [In motivazione, la S.C., analizzando la portata dell’art. 580 c.p.p. come sostituito dall’art. 7 L. n. 46 del 2006, ha altresì affermato che il meccanismo di conversione previsto da detta disposizione opera anche nel caso di sentenza cumulativa ex art. 12 c.p.p., mentre non trova applicazione rispetto alla sentenza cumulativa per reati collegati ai sensi dell’art. 371, comma secondo, c.p.p.].

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Cass. pen. n. 36084/2005

In tema di conversione del ricorso per cassazione in appello, il presupposto della conversione è costituito dalla pertinenza dei due mezzi di impugnazione alla «stessa sentenza», da intendersi come unica statuizione del giudice, della stessa natura e sul medesimo oggetto, rispetto alla quale si profili l’eventualità di decisioni incompatibili per il caso di celebrazione dei diversi giudizi di impugnazione. Non è pertanto applicabile la conversione quando ricorso ed appello siano proposti con riferimento ad una decisione unitaria solo dal punto di vista grafico, e perà riguardanti imputati diversi, per taluno dei quali sia stata applicata la pena, in esito al dibattimento e sul presupposto del carattere ingiustificato del dissenso del P.M. o del provvedimento di rigetto della richiesta, mentre per altri sia stata pronunciata condanna.

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Cass. pen. n. 1299/2004

Il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso una sentenza di condanna pronunciata all’esito di giudizio abbreviato, si converte in appello, qualora il medesimo provvedimento sia oggetto di appello da parte dell’imputato, a nulla rilevando, per ragioni di economia e di unitarietà processuale, la circostanza che la sentenza impugnata sia oggettivamente inappellabile per la parte che ha proposto ricorso per cassazione.

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Cass. pen. n. 42810/2002

In tema di giudizio abbreviato, quando l’imputato propone appello contro la sentenza di condanna, l’eventuale ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero si converte in appello in applicazione dell’art. 580 c.p.p., ma conserva la propria natura di impugnazione di legittimità. Ne consegue che la Corte di appello deve sindacarne l’ammissibilità secondo i parametri dell’art. 606 c.p.p., ed i suoi poteri di cognizione sono limitati alle censure di legittimità. Tuttavia, una volta che ritenga fondata una di dette censure, la Corte riprende la propria funzione di giudice del merito e può adottare le statuizioni conseguenti, senza necessariamente procedere in via formale all’annullamento della pronuncia di primo grado. [Fattispecie nella quale la Corte di merito, in accoglimento del motivo di ricorso del P.M. di erronea applicazione del comma 5 dell’art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, aveva rivalutato in fatto la sussistenza dell’attenuante della fattispecie di lieve entità, escludendola alla luce del principio di diritto adottato e dunque riformando la sentenza di primo grado in senso sfavorevole all’imputato].

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Cass. pen. n. 4074/2002

In seguito alla modifica dell’art. 593, comma 3, c.p.p. ad opera dell’art. 13 della legge 26 marzo 2001, n. 128 – che ha ripristinato l’appellabilità delle sentenze di condanna per tutti i delitti – nell’ipotesi in cui sia stato presentato ricorso per cassazione, prima dell’entrata in vigore della legge n. 128 del 2001, contro una sentenza di condanna per delitto per il quale è stata applicata la sola pena della multa, il ricorso per cassazione si converte in appello, ai sensi dell’art. 580 c.p.p., su richiesta della parte che lo ha presentato, in applicazione della legge 19 aprile 2002, n. 72, con l’avvertenza ulteriore che detta richiesta deve ritenersi implicita nel caso in cui l’impugnazione sia stata originariamente proposta come appello.

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Cass. pen. n. 331/2002

In tema di giudizio abbreviato, poiché l’appello del P.M. contro la sentenza di condanna emessa all’esito di esso è ammesso solo se vi sia stata modificazione del titolo del reato, è illegittima la reformatio in peius da parte del giudice di secondo grado che, in accoglimento del motivo diretto a far escludere la concessione delle attenuanti generiche, abbia rideterminato la pena in misura superiore a quella inflitta dal primo giudice anziché dichiarare inammissibile l’impugnazione, a nulla rilevando che quest’ultima sia stata oggetto di conversione a norma dell’art. 580 c.p.p., posto che questa non comporta la modificazione dei contenuti possibili dell’impugnazione stessa.

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Cass. pen. n. 34843/2001

La sentenza che, ritenendo ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, applichi — a conclusione del dibattimento — la pena originariamente richiesta dall’imputato, non è appellabile da quest’ultimo, ma solo ricorribile per cassazione; tuttavia, detto ricorso si converte in appello nella ipotesi in cui tale ultimo mezzo di gravame sia stato proposto dal pubblico ministero.

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Cass. pen. n. 5004/2000

Il giudice d’appello ha un potere di cognizione che comprende le questioni di merito e quelle di legittimità, e laddove affronta queste ultime non perde la sua competenza sulle prime. Ne deriva che il giudice d’appello che debba giudicare su un ricorso convertito ex art. 580 c.p.p., se ritiene fondati i motivi di legittimità proposti dal ricorrente, non deve annullare la sentenza impugnata con rinvio al giudice di primo grado, ma deve decidere anche nel merito, salvo che ricorra una delle ipotesi di nullità tassativamente previste dall’art. 604 c.p.p. Al di fuori di queste ultime ipotesi, il giudizio di appello non ammette distinzione tra fase rescindente e fase rescissoria.

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Cass. pen. n. 13294/1999

In ipotesi di conversione del ricorso per cassazione in appello, prevista dall’art. 580 c.p.p., devono essere osservate le norme che disciplinano il giudizio di appello: non deve, pertanto, la corte di merito, limitarsi a effettuare il solo iudicium rescindens, come avviene nel giudizio di Cassazione, ma la sua cognizione deve estendersi anche al riesame del merito e quindi al iudicium rescissorium, secondo le disposizioni di cui agli artt. 593 ss. c.p.p., e pertanto secondo le regole tipiche che governano i poteri cognitivi del giudice di appello.
L’art. 580 c.p.p. detta una regola valida in ogni caso di proposizione di mezzi di impugnazione diversi, sia che il ricorso per cassazione riguardi profili di violazione di legge sia questioni che attengano al vizio di motivazione, avendo la funzione, squisitamente processuale, di evitare una molteplicità di pronunce, eventualmente contrastanti, emesse in sede di impugnazione. La norma va applicata anche in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, quando il ricorso stesso implichi valutazioni di merito, come pure nella ipotesi che si tratti di ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso una sentenza di condanna pronunciata con il rito abbreviato.

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Cass. pen. n. 4095/1999

È manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 580 c.p.p. sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui, prevedendo la conversione del ricorso per cassazione in appello in caso di proposizione di entrambi i mezzi di impugnazione, determina l’effetto di concentrare dinanzi allo stesso giudice di appello la cognizione del merito e quella di legittimità, ove le relative censure formulate con il ricorso convertito siano ritenute fondate, con disparità di trattamento rispetto al procedimento di cassazione, il quale avrebbe invece dato luogo ad un giudizio rescissorio davanti al giudice a quo. Tale scelta legislativa risponde, infatti, a criteri di semplificazione e speditezza della procedura, in sè non irrazionali né lesivi delle regole costituzionali sull’esercizio della giurisdizione, che garantiscono indefettibilmente la sola possibilità di [ulteriore] ricorso per cassazione, conservata anche nel caso di specie.

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Cass. pen. n. 10558/1998

Il principio sancito dall’art. 580 c.p.p. — secondo il quale se, contro la stessa sentenza sono proposti mezzi d’impugnazione diversi, il ricorso per cassazione si converte in appello — non può operare se l’appello sia stato dichiarato inammissibile. [Nella specie, in cui si trattava di sentenza emessa dal Gip a seguito di rito abbreviato, la cancelleria del giudice a quo aveva trasmesso alla Corte di cassazione — alla quale il P.M. aveva proposto ricorso — gli atti dell’appello, proposto dall’imputato, con l’ordinanza di inammissibilità per rinuncia già dichiarata dalla corte di appello. La S.C. ha pronunciato solo sul ricorso del P.M., dichiarando non luogo a provvedere sull’impugnazione dell’imputato].

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Cass. pen. n. 7940/1998

Il principio stabilito dall’art. 580 c.p.p., secondo cui quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, il ricorso per cassazione si converte nell’appello, non è derogato per quei procedimenti speciali per i quali il codice prevede regimi particolari di impugnazione, ed in particolare limiti o esclusioni del diritto di appello, diversificati per le varie parti processuali. [Nella specie avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p. risultava proposto ricorso in cassazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. ed appello da parte del P.M. per l’assoluzione su altro capo; la Corte ha convertito il ricorso in appello].

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Cass. pen. n. 2620/1998

La eventuale inammissibilità del ricorso per cassazione del pubblico ministero [nella specie, dedotta dall’imputato sotto il profilo che si sarebbe trattato di valutazioni di merito] avverso una sentenza pronunciata col rito abbreviato non è di ostacolo alla conversione del medesimo ricorso in appello in base al disposto dell’art. 580 c.p.p., che enuncia una regola generale valida in ogni caso di proposizione di mezzi di impugnazione diversi, e tenuto conto che la conversione costituisce un’operazione giuridica attinente alla funzione processuale del mezzo di impugnazione che precede l’esame del contenuto.

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Cass. pen. n. 5059/1996

Il principio, fissato dall’art. 580 c.p.p., secondo il quale, quando siano proposti mezzi di impugnazione diversi contro la stessa sentenza, il ricorso per cassazione si converte nell’appello, trova applicazione anche nel caso in cui l’imputato abbia proposto appello senza indicarne i motivi; per rimuovere gli effetti dell’impugnazione è necessaria infatti la declaratoria di inammissibilità, che deve essere emessa dal giudice dell’impugnazione ai sensi dell’art. 591 c.p.p., di guisa che, fino a quando tale declaratoria non intervenga, l’appello produce i suoi normali effetti, compreso quello della conversione del ricorso proposto da un’altra delle parti del processo. [In applicazione di tale principio la Corte ha convertito in appello — ed ordinato la trasmissione degli atti al giudice competente — il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza nei cui confronti l’imputato aveva prodotto tempestiva dichiarazione di appello, priva però della contestuale o successiva enunciazione dei motivi].

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Cass. pen. n. 968/1996

Quando, a seguito di giudizio abbreviato, il P.M. abbia proposto ricorso per cassazione e l’imputato appello, l’impugnazione del P.M. ai sensi dell’art. 580 c.p.p., si converte in appello, ma ciò non facoltizza il P.M. a proporre questioni non deducibili come vizi di legittimità.

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Cass. pen. n. 9910/1995

In tema di giudizio abbreviato, quando il pubblico ministero può proporre appello per alcuni capi e ricorso per cassazione per altri capi della sentenza, si impone la proposizione del primo mezzo di gravame anche in relazione ai capi suscettibili di ricorso. [Fattispecie nella quale è stato ritenuto che correttamente il pubblico ministero avesse appellato la decisione sia per il proscioglimento da taluni reati, sia per il mancato aumento di pena dovuto alla recidiva contestata per il reato in ordine al quale era stata pronunciata condanna].

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Cass. pen. n. 7247/1993

L’art. 580 c.p.p., prevedendo la conversione del ricorso per cassazione in appello «quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi», non comporta la modificazione dei contenuti possibili dell’impugnazione, che anche nel caso di conversione restano quelli del ricorso.

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