Cass. pen. n. 13294 del 18 novembre 1999
Testo massima n. 1
In ipotesi di conversione del ricorso per cassazione in appello, prevista dall'art. 580 c.p.p., devono essere osservate le norme che disciplinano il giudizio di appello: non deve, pertanto, la corte di merito, limitarsi a effettuare il solo iudicium rescindens, come avviene nel giudizio di Cassazione, ma la sua cognizione deve estendersi anche al riesame del merito e quindi al iudicium rescissorium, secondo le disposizioni di cui agli artt. 593 ss. c.p.p., e pertanto secondo le regole tipiche che governano i poteri cognitivi del giudice di appello.
Testo massima n. 2
L'art. 580 c.p.p. detta una regola valida in ogni caso di proposizione di mezzi di impugnazione diversi, sia che il ricorso per cassazione riguardi profili di violazione di legge sia questioni che attengano al vizio di motivazione, avendo la funzione, squisitamente processuale, di evitare una molteplicità di pronunce, eventualmente contrastanti, emesse in sede di impugnazione. La norma va applicata anche in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, quando il ricorso stesso implichi valutazioni di merito, come pure nella ipotesi che si tratti di ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso una sentenza di condanna pronunciata con il rito abbreviato.