Cass. civ. n. 20134 del 22 luglio 2024
Testo massima n. 1
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE Disciplina transitoria - Determinazione della giurisdizione ordinaria o amministrativa - Criterio - Domanda di versamento della contribuzione a seguito di riammissione in servizio ex art. 6 l. n. 127 del 1997 - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, ex art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001, la domanda volta all'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro pubblico in conseguenza del solo parziale accoglimento dell'istanza di ricostruzione della carriera, a fini giuridici, economici e previdenziali, formulata dal dipendente a seguito della sua riammissione in servizio ai sensi dell'art. 6, comma 6, l. n. 127 del 1997, istnza che incide solo in via mediata sul trattamento pensionistico e sul diritto alla ricongiunzione dei periodi assicurativi e ha ad oggetto un diritto connesso al rapporto di impiego.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 CORTE COST.
Legge 15/05/1997 num. 127 art. 6 com. 6 CORTE COST.
Legge 16/06/1998 num. 191 art. 2 com. 14 CORTE COST.