Cass. pen. n. 20138 del 21 febbraio 2024

Testo massima n. 1


SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - Misure di prevenzione patrimoniali - Perdita di efficacia del sequestro per decorso dei termini di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Estinzione del procedimento - Esclusione - Successiva confisca - Legittimità.


In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro non costituisce condizione per l'applicazione della confisca, sicché la circostanza che il primo perda efficacia per inosservanza delle sequenze temporali previste dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non comporta l'estinzione del procedimento, né impedisce che possa essere disposta la misura ablatoria definitiva della confisca.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 49149 del 2019

Normativa correlata

Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 20 CORTE COST.
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 22
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST.
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27

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