Cass. pen. n. 21085 del 24 maggio 2001

Testo massima n. 1


In tema di impugnazioni, qualora il giudice di appello, pur sussistendone i presupposti, non abbia citato i coimputati non impugnanti e non abbia estensivamente applicato gli effetti favorevoli del gravame ai sensi dell'art. 587 c.p.p., è consentito il ricorso al giudice dell'esecuzione, atteso che è tale giudice che, ovviando all'omissione ed alla parziale invalidità della sentenza, intervenendo sul titolo esecutivo, può rivedere la condanna, eliminandola o ridimensionandola sulla scorta del citato effetto estensivo della più favorevole decisione assunta.

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