Art. 601 – Codice di procedura penale – Atti preliminari al giudizio
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 591, il presidente ordina senza ritardo la citazione dell'imputato appellante; ordina altresì la citazione dell'imputato non appellante se vi è appello del pubblico ministero o se ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo 587.
2. Quando la corte, anteriormente alla citazione, dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti, ne è fatta menzione nel decreto di citazione. Nello stesso decreto è altresì indicato se l’appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio, con le forme previste dall’articolo 127.
3. Il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti previsti dall'articolo 429 comma 1 lettere a), d-bis), f), g), nonché l'indicazione del giudice competente e, fuori dal caso previsto dal comma 2, l’avviso che si procederà con udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, salvo che l’appellante o, in ogni caso, l’imputato o il suo difensore chiedano di partecipare nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del decreto. Il decreto contiene altresì l’avviso che la richiesta di partecipazione può essere presentata dalla parte privata esclusivamente a mezzo del difensore. Il termine per comparire non può essere inferiore a quaranta giorni [174].
4. È ordinata in ogni caso la citazione del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e della parte civile; questa è citata anche quando ha appellato il solo imputato contro una sentenza di proscioglimento.
5. Almeno quaranta giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, è notificato avviso ai difensori.
6. Il decreto di citazione è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'articolo 429 comma 1 lettera f).
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 8896/2021
In tema di impugnazioni, nel caso in cui all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello, ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all'art. 601 cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di sessanta giorni, senza disporre la notificazione dell'ordinanza di rinvio all'imputato assente, in quanto l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all'interessato, spettando al primo la rappresentanza del proprio assistito. (Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 22/06/2018).
Cass. civ. n. 30143/2021
In tema di decreto di citazione in appello, l'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotta, non irreperibile né latitante, sussiste - a pena di nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. - anche nel caso in cui egli abbia eletto domicilio presso il difensore, avendo quest'ultimo solo l'obbligo di ricevere gli atti destinati al proprio assistito, ma non anche quello di procedere alla loro traduzione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elezione di domicilio presso un difensore attiene solo alle modalità di notificazione degli atti processuali e non comporta la rinuncia dell'indagato alloglotta alla traduzione degli atti nella propria lingua). (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 13/01/2021).
Cass. civ. n. 37876/2021
In tema di disciplina processuale emergenziale da Covid-19, in assenza di deroga espressa al regime delle notificazioni degli atti funzionali all'instaurazione del contraddittorio, la notifica alle parti del provvedimento di anticipazione dell'udienza rispetto all'ora prefissata non può ritenersi sostituita dalla pubblicazione dell'avviso sul sito dell'ufficio giudiziario, anche se disposta in attuazione delle linee organizzative adottate dal dirigente dell'ufficio per fronteggiare l'emergenza pandemica. (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 18/06/2020).
Cass. civ. n. 46179/2021
In tema di giudizio di appello, la violazione del termine a comparire di venti giorni stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza d'appello. (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO L'AQUILA, 16/04/2021).
Cass. civ. n. 43117/2021
Non è causa di nullità del decreto di citazione al giudizio di appello l'omesso avvertimento della possibilità per l'imputato di accedere al concordato sui motivi, atteso che l'art. 601 cod. proc. pen., con riferimenti ai requisiti dell'atto, fa rinvio solo a quelli previsti dall'art. 429, comma 1, lett. a), f) e g), cod. proc. pen. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO FIRENZE, 10/09/2019).
Cass. civ. n. 11986/2020
Nel caso in cui all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione diretta a giudizio, ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all'art. 552, comma 3, cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di sessanta giorni, senza disporre la notificazione dell'ordinanza di rinvio all'imputato assente, in quanto l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all'interessato e sostituisce la notificazione allo stesso, ai sensi dell'art. 148, comma 5, cod. proc. pen., spettando al difensore presente la rappresentanza del proprio assistito ex art. 99, comma 1, cod. proc. pen. (Rigetta, CORTE APPELLO ANCONA, 16/03/2017).
Cass. civ. n. 7417/2020
In tema di giudizio di appello, in caso di rinvio dell'udienza per inosservanza del termine dilatorio per comparire di cui all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., tempestivamente eccepita dal difensore, non è sufficiente il rinvio del processo ad altra udienza con la concessione per intero di un nuovo termine di venti giorni, ma è necessario, a pena di nullità, che l'ordinanza di rinvio venga notificata all'imputato non comparso, non potendosi lo stesso considerare rappresentato dal suo difensore. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 20/03/2019).
Cass. civ. n. 10167/2020
In tema di sentenza appellata sia dall'imputato che dal pubblico ministero, l'imputato ha diritto ad un duplice decreto di citazione per il giudizio di appello, oppure ad un unico decreto di citazione che lo renda edotto anche dell'impugnazione proposta contro di lui, la cui mancanza determina la nullità della sentenza nella parte in cui accoglie l'appello del pubblico ministero. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CAMPOBASSO, 21/05/2019).
Cass. civ. n. 27931/2020
Nel giudizio di appello introdotto dall'imputato, non è causa di nullità del decreto di citazione l'omessa indicazione degli estremi della sentenza impugnata, in quanto requisito non richiamato dall'art. 601, comma 6, cod. proc. pen., quando sia individuato con certezza l'oggetto del gravame. (Nella specie la Corte ha ritenuto idoneo a garantire la completa individuazione dell'oggetto dell'impugnazione l'esatta indicazione del numero del procedimento iscritto a seguito dell'appello). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 18/04/2019).
Cass. civ. n. 30185/2020
La rituale esecuzione della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia non determina, a carico dell'ufficio procedente, alcun obbligo di ulteriore notifica al nuovo difensore nominato nel corso del processo, ancorché l'altro difensore risulti essere stato revocato, sicché la relativa omissione non è causa di nullità. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che al difensore che aveva assunto il mandato con atto successivo alla fissazione del processo e depositato il giorno dell'udienza, fosse dovuta la notifica del verbale di rinvio, gravando sullo stesso l'onere di informarsi circa la data della successiva udienza). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 18/01/2018).
Cass. pen. n. 27132 del 13 agosto 2020
La notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello è ritualmente eseguita presso il domicilio, ovvero presso la residenza anagrafica, risultante agli atti al momento del deposito dell'atto di impugnazione, essendo onere dell'imputato comunicare al giudice del gravame i mutamenti successivamente intervenuti. (Rigetta, CORTE APPELLO CATANIA, 14/01/2020).
Cass. civ. n. 28834/2020
Non è causa di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., la ricezione, da parte del difensore fiduciario, della notifica via PEC dell'avviso di fissazione di udienza nel giudizio di appello con il cognome dell'imputato indicato in modo errato, ma chiaramente riconducibile a quello reale in base agli elementi in atti. (Nella specie, ai fini della ritenuta legittimità del predetto avviso, è stato dato rilievo ai riferimenti inequivoci, ivi contenuti, all'impugnazione proposta in appello, con indicazione del numero di procedimento, nonché alla notevole similitudine tra il nominativo reale dell'appellante e quello riportato sull'atto). (Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 13/09/2019).
Cass. civ. n. 32477/2020
E' affetta da nullità insanabile la sentenza "predibattimentale" con la quale il giudice di appello dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, qualora in primo grado la parte civile abbia proposto richiesta di condanna dell'imputato al risarcimento dei danni, in quanto solo nel dibattimento può procedersi alla delibazione di merito relativamente ai capi della sentenza che concernono gli interessi civili, nel contraddittorio delle parti. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 13/11/2019).
Cass. civ. n. 37590/2020
In caso di nomina di un difensore d'ufficio e di successiva designazione di un sostituto ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., questi esercita i diritti ed assume i doveri del difensore e perciò a lui, come al difensore d'ufficio originariamente nominato, può essere notificato il decreto di citazione dell'imputato per il giudizio d'appello ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen., senza che ciò comporti lesione dei diritti dell'imputato. (Vedi Sez. 1, n. 4295 del 27/07/1995, Rv. 202451-01; Sez. 6, n. 2733 del 08/06/1994, Rv. 200604-01) (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 25/02/2009).
Cass. civ. n. 11042/2020
È nulla, per violazione del contraddittorio, la sentenza predibattimentale con la quale la corte di appello dichiari l'estinzione del reato per prescrizione confermando la confisca disposta in primo grado, in quanto l'imputato ha diritto allo svolgimento dell'udienza dibattimentale di appello al fine di poter espletare compiutamente la propria attività difensiva anche su tale punto. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 20/07/2018).
Cass. civ. n. 5959/2020
In tema di giudizio di appello, la violazione del termine a comparire di venti giorni stabilita dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza d'appello. (Rigetta, CORTE APPELLO MESSINA, 28/02/2019).
Cass. civ. n. 18270/2019
L'omessa allegazione al decreto di citazione diretta a giudizio del decreto presidenziale di fissazione del giorno e dell'ora di comparizione non ne determina la nullità quando le indicazioni contenute in quest'ultimo provvedimento vengano trasfuse nel decreto di citazione da notificarsi all'imputato. (Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 07/11/2017).
Cass. civ. n. 33481/2019
In tema di impugnazioni, nell'ipotesi in cui all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello, ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all'art. 601 cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di venti giorni, senza disporre la notificazione dell'ordinanza di rinvio all'imputato assente, in quanto l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all'interessato e sostituisce la notificazione allo stesso, ai sensi dell'art. 148, comma 5, cod. proc. pen., spettando al difensore presente la rappresentanza del proprio assistito ex art. 99, comma 1, cod. proc. pen. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 07/02/2018).
Cass. civ. n. 40427/2019
Non è viziato da nullità il decreto di citazione per il giudizio d'appello che rechi un duplice avvertimento in ordine alle conseguenze della mancata comparizione dell'imputato, richiamando sia la disciplina in tema di contumacia, sia quella, alternativa, dell'assenza, non ridondando tale ambiguità in pregiudizio dei diritti difensivi, trattandosi di ammonimento a contenuto meramente informativo destinato esclusivamente all'imputato, divenuto irrilevante in seguito all'abolizione dei ricorso personale per cassazione da parte di quest'ultimo per effetto dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ANCONA, 08/01/2018).
Cass. civ. n. 40522/2019
E' nulla, per violazione del contraddittorio, la sentenza predibattimentale con la quale la Corte di appello dichiari l'estinzione del reato urbanistico per prescrizione, confermando la confisca disposta in primo grado, in quanto l'imputato ha diritto allo svolgimento dell'udienza dibattimentale di appello al fine di poter espletare compiutamente la propria attività difensiva anche su tale punto. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO CATANIA, 20/01/2017).
Cass. civ. n. 46638/2019
Le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello (nella specie, dedotte in relazione alla omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza impugnata ed alla violazione dell'art. 161 cod. proc. pen. nella notifica del decreto di citazione in appello), essendo deducibili nei limiti di cui all'art. 182 cod. proc. pen. e rilevabili entro i termini indicati dall'art. 180 cod. proc. pen., devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, in sede di legittimità. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 02/11/2017).
Cass. civ. n. 50389/2019
La notifica del decreto di citazione a giudizio in luogo diverso dal domicilio dichiarato dall'imputato integra, ove non inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto, una nullità solo relativa che resta sanata se non eccepita immediatamente dopo l'accertamento della costituzione delle parti. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 04/06/2018).
Cass. civ. n. 9041/2019
In tema di impugnazioni, nell'ipotesi in cui all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello senza il rispetto del termine dilatorio per comparire di cui all'art. 601, cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di venti giorni, senza disporre la notificazione dell'ordinanza di rinvio all'imputato assente, in quanto l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all'interessato, spettando al primo la rappresentanza del proprio assistito. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 22/08/2018).
Cass. civ. n. 43928/2019
E' affetto da nullità assoluta il decreto di citazione per il giudizio di appello privo di indicazione della data di comparizione. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 20/06/2018).
Cass. civ. n. 1000/2019
Nel giudizio di appello, non è causa di nullità della citazione l'omissione o l'inesatta descrizione dell'imputazione, trattandosi di requisito non richiamato dall'art. 601, comma 6, cod. proc. pen., purchè sia individuato senza incertezze, attraverso l'indicazione della sentenza impugnata, l'oggetto del gravame. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la nullità del decreto di citazione recante capi di imputazione differenti rispetto a quelli contestati ed oggetto della sentenza di primo grado, ma contenente l'esatta indicazione della sentenza appellata, dell'autorità giudiziaria emittente e del numero del procedimento). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 28/01/2019).
Cass. civ. n. 193/2019
In tema di impugnazioni, nell'ipotesi in cui all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all'art. 601 cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di venti giorni, senza disporre la notificazione dell'ordinanza di rinvio all'imputato non presente, in quanto l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all'interessato, spettando al primo la rappresentanza del proprio assistito. (Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 18/03/2019).
Cass. civ. n. 25777/2019
In tema di giudizio di appello, la violazione del termine a comparire di venti giorni stabilita dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., non risolvendosi in una omessa citazione dell'imputato, costituisce una nullità a regime intermedio che risulta sanata nel caso in cui non sia eccepita entro i termini previsti dall'art. 180, richiamato dall'art. 182 cod. proc. pen. (Nel caso di specie, attesa l'assenza dell'imputato nel giudizio d'appello che si era celebrato in contumacia, la Corte ha ritenuto fondata l'eccezione difensiva). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ANCONA, 14/07/2016).
Cass. civ. n. 9464/2018
L'inesatta indicazione della data di comparizione contenuta nel decreto di citazione per il giudizio di appello ne comporta la nullità assoluta, ai sensi degli artt. 601, commi 3 e 6, 429 comma 1, lett. f), 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., ove determini l'assoluta incertezza sulla data effettiva dell'udienza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la nullità del decreto nel quale la celebrazione del processo risultava fissata per un giorno del mese non corrispondente a quello effettivamente stabilito, oltre che riferito all'anno precedente, senza che fosse possibile determinare altrimenti, dal contesto dell'atto notificato, la data reale).
Cass. civ. n. 3366/2018
In tema di appello, l'inosservanza del termine di comparizione dell'imputato, di cui all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., determina una nullità di ordine generale, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, che, in caso di contemporanea assenza del suo difensore o di un sostituto, non è soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 cod. proc. pen., né alla sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen., dovendosi, altresì, escludere che, in assenza di un nuovo avviso, l'eventuale provvedimento di rinvio della prima udienza, con la concessione del termine di venti giorni, equivalga ad una nuova citazione dell'imputato, atteso che l'assenza del suo difensore, o di un sostituto, alla prima udienza impediscono l'operatività dell'istituto della rappresentanza, previsto dall'art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 25595/2018
In tema di citazione a giudizio in appello, l'errata indicazione, nel decreto previsto dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., del collegio che tratterà il procedimento e dell'aula di udienza non determina alcuna nullità della sentenza, non essendo gli stessi tra i requisiti previsti dall'art. 429, comma 1, lett. a), f) e g), cod. proc. pen., ed essendo, invece, la loro individuazione lasciata alla diligenza del soggetto citato. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza di merito che, in un caso di giudizio abbreviato in appello, dove il decreto di rinvio dell'udienza conteneva l'indicazione di un collegio diverso da quello davanti al quale si è poi svolta l'udienza, e l'indicazione errata dell'aula, non ha ravvisato nullità del processo).