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Art. 601 — Atti preliminari al giudizio

Art. 601 — Atti preliminari al giudizio

1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 591 , il presidente ordina senza ritardo la citazione dell’imputato appellante; ordina altresì la citazione dell’imputato non appellante se vi è appello del pubblico ministero, se ricorre alcuno dei casi previsti dall’articolo 587 o se l’appello è proposto per i soli interessi civili.

2. Quando si procede in camera di consiglio a norma dell’articolo 599, ne è fatta menzione nel decreto di citazione.

3. Il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti previsti dall’articolo 429 comma 1 lettere a], f], g] nonché l’indicazione del giudice competente. Il termine per comparire non può essere inferiore a venti giorni [ 174 ] .

4. È ordinata in ogni caso la citazione del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e della parte civile; questa è citata anche quando ha appellato il solo imputato contro una sentenza di proscioglimento.

5. Almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, è notificato avviso ai difensori.

6. Il decreto di citazione è nullo se l’imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dall’articolo 429 comma 1 lettera f].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 25595/2018

In tema di citazione a giudizio in appello, l’errata indicazione, nel decreto previsto dall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., del collegio che tratterà il procedimento e dell’aula di udienza non determina alcuna nullità della sentenza, non essendo gli stessi tra i requisiti previsti dall’art. 429, comma 1, lett. a], f] e g], cod. proc. pen., ed essendo, invece, la loro individuazione lasciata alla diligenza del soggetto citato. [Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza di merito che, in un caso di giudizio abbreviato in appello, dove il decreto di rinvio dell’udienza conteneva l’indicazione di un collegio diverso da quello davanti al quale si è poi svolta l’udienza, e l’indicazione errata dell’aula, non ha ravvisato nullità del processo].

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Cass. pen. n. 9464/2018

L’inesatta indicazione della data di comparizione contenuta nel decreto di citazione per il giudizio di appello ne comporta la nullità assoluta, ai sensi degli artt. 601, commi 3 e 6, 429 comma 1, lett. f], 178, comma 1, lett. c] e 179, comma 1, cod. proc. pen., ove determini l’assoluta incertezza sulla data effettiva dell’udienza. [Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la nullità del decreto nel quale la celebrazione del processo risultava fissata per un giorno del mese non corrispondente a quello effettivamente stabilito, oltre che riferito all’anno precedente, senza che fosse possibile determinare altrimenti, dal contesto dell’atto notificato, la data reale].

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Cass. pen. n. 3366/2018

In tema di appello, l’inosservanza del termine di comparizione dell’imputato, di cui all’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., determina una nullità di ordine generale, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c], cod. proc. pen, che, in caso di contemporanea assenza del suo difensore o di un sostituto, non è soggetta ai limiti di deducibilità di cui all’art. 182 cod. proc. pen., né alla sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen., dovendosi, altresì, escludere che, in assenza di un nuovo avviso, l’eventuale provvedimento di rinvio della prima udienza, con la concessione del termine di venti giorni, equivalga ad una nuova citazione dell’imputato, atteso che l’assenza del suo difensore, o di un sostituto, alla prima udienza impediscono l’operatività dell’istituto della rappresentanza, previsto dall’art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen.

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Cass. pen. n. 58029/2017

In tema di appello, il decreto di citazione a giudizio dell’imputato, privo della menzione dell’impugnazione proposta dal pubblico ministero è affetto da nullità, che non può essere sanata dall’informazione di detta impugnazione data oralmente in udienza all’imputato medesimo ed al suo difensore con contestuale differimento della trattazione.

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Cass. pen. n. 13109/2017

L’inosservanza del termine di venti giorni, stabilito dall’art. 601, comma quinto, cod. proc. pen., per la notifica dell’avviso al difensore della data fissata per il giudizio di appello, integra una nullità relativa, deducibile nel termine di cui all’art. 491 cod. proc. pen., con la conseguenza che la relativa eccezione non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità.

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Cass. pen. n. 26507/2015

L’errata indicazione della data d’udienza per il giudizio d’appello, contenuta nell’avviso ex art. 601 cod. proc. pen. comunicato al difensore di fiducia, determinando un’incertezza sul giorno della comparizione, comporta la nullità del decreto stesso, ai sensi dell’art. 601, comma sesto, cod. proc. pen., in relazione all’art. 429, comma primo, lett. f], cod. proc. pen., a nulla rilevando che, nell’avviso comunicato all’imputato presso il medesimo difensore domiciliatario, la data sia stata esattamente indicata, trattandosi di nullità di ordine generale ed assoluta compresa tra quelle che riguardano il diritto di difesa dell’imputato, ai sensi dell’art. 178, lett. c], in relazione all’art. 179, comma primo, cod. proc. pen., posto che nel contrasto tra i due atti resta una incertezza sulla individuazione del giorno della effettiva comparizione. [In motivazione, la Corte ha precisato che l’avviso al difensore è un atto autonomo, diretto alla tempestiva informazione che lo stesso deve avere in ordine alla celebrazione del giudizio, per poter essere in grado di predisporre la difesa tecnica dell’imputato].

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Cass. pen. n. 7968/2014

L’omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell’imputato determina una nullità d’ordine generale insanabile, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio, non potendo l’imputato essere privato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia e che abbia avuto la possibilità di prepararsi adeguatamente nel termine stabilito per la comparizione.

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Cass. pen. n. 43385/2013

Il decreto di citazione per il giudizio di appello è nullo nell’ipotesi in cui rechi un’erronea indicazione del provvedimento impugnato, causando un’incertezza non superabile in ordine al processo da trattare. [Fattispecie in cui il decreto di citazione indicava erroneamente la sentenza impugnata, il reato contestato, il “locus” e il “tempus commissi delicti”].

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Cass. pen. n. 40897/2012

In tema di giudizio di appello, la violazione del termine a comparire, stabilito in venti giorni dall’art. 601, comma terzo, cod. proc. pen., comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio che, se non sanata ai sensi dell’art. 184 cod. proc. pen., impone al giudice la rinnovazione dell’atto, ex art. 185, a seguito della quale non è consentito integrare il termine originario insufficiente, occorrendo provvedere alla sua integrale rinnovazione, di modo che sia sempre garantito un termine libero di venti giorni con carattere consecutivo, trattandosi di termine previsto per garantire in modo adeguato l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato.

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Cass. pen. n. 24962/2011

Nella fase degli atti preliminari al giudizio d’appello, l’omessa notificazione al difensore del differimento di udienza, disposto dal presidente a causa di un concomitante impegno professionale, non determina la nullità del giudizio, quando risulti che il difensore ne sia comunque venuto a conoscenza. [Fattispecie in cui il difensore, dopo aver ottenuto il rinvio dell’udienza, aveva trasmesso via fax un’ulteriore istanza di rinvio, rigettata dal collegio].

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Cass. pen. n. 8277/2010

È causa di nullità l’inesatta indicazione della data di udienza nel decreto di citazione [nella specie per il giudizio di appello], equivalendo ad omessa citazione.

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Cass. pen. n. 17650/2004

In tema di effetto estensivo dell’impugnazione [art. 587 c.p.p.], la mancata citazione dell’imputato non appellante implica una valutazione negativa del giudice in ordine all’estensibilità dei motivi di appello. Tuttavia, nel caso in cui l’imputato non appellante ritenga di avere diritto all’estensione degli effetti dell’appello proposto da altri, può farli valere in sede esecutiva, in quanto essi operano come rimedio straordinario, possibile nonostante il giudicato, e non in sede di legittimità nella quale è preclusa una valutazione sul carattere personale o meno dei motivi.

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Cass. pen. n. 26118/2003

Il termine minimo di venti giorni che deve intercorrere tra la notifica dell’avviso al difensore ed il giudizio di appello [art. 601, quinto comma, c.p.p.] va osservato solo con riguardo alla prima udienza. Per quelle successive, cui il procedimento venga eventualmente differito per impedimento dell’imputato o del difensore, il rinvio dell’art. 598 c.p.p. alle disposizioni concernenti il giudizio di primo grado comporta l’applicabilità della disciplina delineata attualmente all’art. 420 ter [e in precedenza all’art. 486] dello stesso codice, che non prevede alcun termine dilatorio per la nuova udienza da fissare in caso di impedimento degli interessati, lasciando alla discrezionalità del giudice l’individuazione della data utile ad assicurare un congruo intervallo tra le udienze.

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Cass. pen. n. 11418/2003

Il riferimento generico al decreto di citazione a giudizio, contenuto nell’art. 160 c.p., consente di ricomprendere tra gli atti interruttivi del corso della prescrizione anche il decreto di citazione per il giudizio d’appello di cui all’art. 601 c.p.p.

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Cass. pen. n. 5367/2003

La notifica del decreto di citazione per il dibattimento di appello nel domicilio dichiarato dall’imputato eseguita ai sensi dell’art. 161 c.p.p. è rituale purché non risulti dagli atti che l’imputato è detenuto per altra causa. [Fattispecie nella quale l’imputato aveva presentato personalmente l’atto di impugnazione con atto ricevuto dal Direttore della Casa Circondariale in cui era detenuto].

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Cass. pen. n. 29821/2002

L’omesso avviso del giudizio di appello al difensore dà luogo a nullità del giudizio medesimo che non è sanata dalla mancata eccezione del condifensore comparso, qualora l’imputato sia contumace.

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Cass. pen. n. 27821/2001

La sentenza predibattimentale di proscioglimento non può essere pronunciata dal giudice di appello, atteso che l’art. 601 c.p.p. disciplina autonomamente la fase degli atti preliminari a tale giudizio rispetto a quella del giudizio di primo grado e non richiama la facoltà prevista dall’art. 469 c.p.p. secondo cui il giudice, in camera di consiglio e su accordo delle parti, può pronunciare sentenza di proscioglimento prima del dibattimento di primo grado. [La Corte di cassazione in applicazione di tale principio, ha annullato con rinvio la sentenza della corte di appello che, pronunciata de plano in camera di consiglio, in riforma della sentenza di primo grado di assoluzione perché il fatto non sussiste, dichiarava non doversi procedere perché i reati erano estinti per prescrizione].

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Cass. pen. n. 21085/2001

In tema di impugnazioni, qualora il giudice di appello, pur sussistendone i presupposti, non abbia citato i coimputati non impugnanti e non abbia estensivamente applicato gli effetti favorevoli del gravame ai sensi dell’art. 587 c.p.p., è consentito il ricorso al giudice dell’esecuzione, atteso che è tale giudice che, ovviando all’omissione ed alla parziale invalidità della sentenza, intervenendo sul titolo esecutivo, può rivedere la condanna, eliminandola o ridimensionandola sulla scorta del citato effetto estensivo della più favorevole decisione assunta.

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Cass. pen. n. 11614/2000

Requisito di validità del decreto di citazione per il giudizio di appello è la indicazione del provvedimento impugnato, e non quella del dispositivo di esso. Non sussiste pertanto nullità del decreto qualora, per errore, sia stato trascritto un dispositivo non pertinente, sempre che da ciò non derivi una incertezza invincibile in ordine al processo da trattare. [Fattispecie nella quale nel decreto di citazione in appello era stato erroneamente trascritto il dispositivo di una ordinanza cautelare emessa nell’ambito del giudizio di primo grado in luogo del dispositivo della sentenza di primo grado della quale, peraltro, risultavano correttamente riportati gli estremi].

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Cass. pen. n. 2519/2000

L’art. 601 c.p.p. indica, tra i requisiti del decreto di citazione per il giudizio di appello, quelli previsti dall’art. 429, comma primo, lett. a], f] e g], e cioè le generalità delle parti e dei difensori, la data e il luogo di comparizione [con l’avvertimento che, non comparendo, l’imputato sarà giudicato in contumacia] e, infine, la data e la sottoscrizione del giudice e dell’ausiliario; e al sesto comma stabilisce che il decreto è nullo solo se risulta incerta l’identificazione dell’imputato o se manca o è insufficiente uno dei requisiti di cui alla citata lettera f]. Ne consegue che, in virtù del principio di tassatività delle nullità, l’aggiunta della menzione di un titolo di reato diverso, il cui inserimento, nel corpo del decreto, sia agevolmente riconoscibile come dovuto ad errore casuale, determina una mera irregolarità dell’atto.

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Cass. pen. n. 9254/2000

In applicazione del principio dell’immanenza della costituzione di parte civile, sancito dall’art. 76, comma 2, c.p.p., ed avuto anche riguardo alla ratio dell’art. 601, comma 4, c.p.p., nella parte in cui prevede la citazione della parte civile «in ogni caso», ivi compreso addirittura quello che l’appello sia stato proposto dal «solo imputato contro una sentenza di proscioglimento», deve ritenersi che, pur quando la sentenza di assoluzione sia stata annullata su ricorso del solo pubblico ministero, il giudice di rinvio, nell’affermare la penale responsabilità dell’imputato, debba anche statuire sulle pretese risarcitorie della parte civile, non potendosi dire che sussista, in danno di quest’ultima, una preclusione derivante da giudicato parziale.

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Cass. pen. n. 761/2000

La mancata indicazione della data della sentenza impugnata nel decreto di citazione per il giudizio non determina alcuna nullità, sia perché questa non è prevista dall’art. 601 c.p.p., sia perché non rientrerebbe tra quelle di ordine generale, in quanto non incide sull’intervento e sull’assistenza dell’imputato. Questi, infatti, viene informato dell’esistenza dell’impugnazione e della celebrazione del relativo giudizio ed è quindi posto in grado di acquisire tutte le notizie necessarie per svolgere la propria difesa.

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Cass. pen. n. 13265/1999

Qualora il giudice alla data fissata accerti un impedimento dell’imputato o del difensore e di conseguenza sospenda o rinvii il dibattimento, fissando altra udienza e disponendo nuova citazione, non occorre, allorché originariamente sia stato osservato il termine minimo di comparizione, accordarne uno nuovo di pari durata: invero, poiché il diritto di difesa è stato già pienamente garantito, un’ulteriore dilazione non troverebbe alcuna giustificazione, non solo sotto un profilo strettamente normativo, ma neppure su un piano logico.

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Cass. pen. n. 9553/1998

La mancata od erronea indicazione della data della sentenza impugnata nel decreto di citazione per il giudizio di appello non determina alcuna nullità, la quale, da un lato, non è prevista dall’art. 601 c.p.p. e, dall’altro, non rientra tra quelle di ordine generale perché non incide sull’intervento e sull’assistenza dell’imputato. Questi, infatti, viene informato dell’esistenza dell’impugnazione e della celebrazione del relativo giudizio ed è posto in grado di acquisire tutte le notizie necessarie per svolgere nel modo migliore la sua difesa.

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Cass. pen. n. 8794/1996

L’inesatta indicazione della data di comparizione per il dibattimento integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 601 commi terzo e sesto, 429 comma primo lett. f], 178 comma primo lett. c] e 179 comma primo c.p.p., in quanto la trattazione della causa in giorno diverso da quello fissato per la comparizione nel decreto di citazione impedisce l’intervento dell’imputato e l’esercizio del diritto di difesa, equivalendo ad omessa citazione.

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Cass. pen. n. 11864/1995

La notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello senza il rispetto del termine di comparizione di venti giorni previsto dall’art. 601, comma 3, c.p.p., determina una nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. [Fattispecie nella quale l’inosservanza del termine riguardava i difensori di entrambi gli imputati, uno dei quali soltanto ricorrente sul punto; la Suprema Corte ha annullato la sentenza di merito, disponendo nuovo giudizio nei riguardi di entrambi i ricorrenti].

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Cass. pen. n. 7524/1994

Nell’ipotesi in cui l’imputato sia assistito da un difensore di ufficio in primo grado, l’avviso dell’udienza di appello deve essere, a pena di nullità, dato a quest’ultimo e non ad altro nominato anch’esso d’ufficio senza che la sostituzione sia giustificata. Le disposizioni di cui all’art. 97 c.p.p. infatti mirano da un lato a garantire l’osservanza dell’obbligo del difensore di ufficio di prestare il suo patrocinio, escludendo la possibilità dell’esonero se non nei casi specificamente indicati e dall’altro sono volte a rafforzare il ruolo ed a garantire la continuità della funzione.

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Cass. pen. n. 9536/1993

L’art. 601 c.p.p., concernente gli atti preliminari al giudizio di appello, è disposizione di carattere generale, sia per la sua collocazione tra le disposizioni concernenti la disciplina, in generale, dell’appello, sia per il contenuto della norma, diretto a preordinare lo svolgimento del gravame tanto per il dibattimento che per le forme camerali. Ne consegue che il termine dilatorio di venti giorni stabilito per la comparizione in giudizio [terzo comma del detto art. 601] si applica anche al procedimento camerale regolato dal precedente art. 599, non essendo sufficiente a rendere applicabile il più breve termine di cui all’art. 127 stesso codice [dieci giorni] il richiamo alle forme previste da tale disposizione operato dal predetto art. 599.

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Cass. pen. n. 1859/1993

Nel giudizio di appello riguardante la sentenza pronunziata a seguito di giudizio abbreviato, il richiamo alle forme del procedimento in camera di consiglio contenuto nell’art. 599, comma primo, c.p.p., non comporta alcuna deroga a quanto dispone l’art. 601, comma terzo, stesso codice in tema di termini di comparizione. Quest’ultima norma, per la sua collocazione e per il suo contenuto, disciplina in via generale gli atti preliminari al giudizio di appello e trova, quindi, applicazione anche nell’ipotesi di procedimento in camera di consiglio.

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