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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3621 del 2 dicembre 1997

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3621 del 2 dicembre 1997

Testo massima n. 1

Ai fini della sussistenza del reato di concussione, non costituisce costrizione l’emanazione di una circolare interpretativa di una legge, quando si tratti di uno strumento legittimo destinato a disciplinare l’attività degli uffici cui è indirizzato, e pertanto inidoneo a determinare uno stato di soggezione nelle persone che in concreto vi danno attuazione. [ Fattispecie di rigetto della richiesta di sequestro preventivo delle pratiche Inps relative a cittadini della ex Jugoslavia vantanti il diritto a pensione sulla base del servizio militare svolto in Italia, in relazione ai reati di concussione e di abuso di ufficio contestati sulla base di una circolare del 18 novembre 1976, interpretativa della L. 30 aprile 1969, n. 153 sulla Revisione degli ordinamenti pensionistici, emanata da uno degli imputati mentre era Sottosegretario al Ministero del Lavoro, circolare che avrebbe indotto i presidenti pro tempore dell’Inps a corrispondere tali pensioni allo scopo di compiacere politici e sindacati ].

Testo massima n. 2

L’effetto estensivo dell’impugnazione, quando maturi una causa di estinzione del reato nel corso del giudizio di gravame, opera a vantaggio dei soggetti non ricorrenti. L’unica condizione preclusiva all’effetto estensivo dell’impugnazione è costituita dalla natura strettamente personale del motivo di ricorso. [ Fattispecie in ipotesi di prescrizione ].

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