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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5854 del 7 novembre 1997

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5854 del 7 novembre 1997

Testo massima n. 1

Attesa la presenza, nel sistema processuale penale, del principio di carattere generale fissato dall’art. 588, comma 1, c.p.p., secondo cui, salva diversa disposizione di legge, la proposizione di impugnazione sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato, e dovendosi pertanto ritenere norma eccezionale, di stretta interpretazione, quella dettata dall’art. 666, comma 7, c.p.p., secondo cui la proposizione di ricorso avverso ordinanza del giudice dell’esecuzione non ha effetto sospensivo, è da escludere che detta ultima disposizione possa trovare applicazione [ per il richiamo operato dall’art. 678, comma 1, c.p.p. ], nel caso di ricorso per cassazione avverso decreto di inammissibilità della richiesta di affidamento in prova pronunciato dal presidente del tribunale di sorveglianza. [ Nella specie, in applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dal P.M. avverso ordinanza del giudice dell’esecuzione che, in presenza di ricorso dell’interessato avverso il suddetto decreto di inammissibilità, aveva disposto la sospensione dell’ordine di carcerazione e la liberazione del condannato ].

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