Art. 588 – Codice di procedura penale – Sospensione della esecuzione
1. Dal momento della pronuncia, durante i termini per impugnare e fino all'esito del giudizio di impugnazione, l'esecuzione del provvedimento impugnato è sospesa, salvo che la legge disponga altrimenti [318 2, 322 2, 322 bis 2, 325 4, 355 4, 479 2, 666 7, 680 3].
2. Le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale non hanno in alcun caso effetto sospensivo.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 12987/2015
Gli effetti del provvedimento che accoglie la dichiarazione di ricusazione non sono sospesi in pendenza di ricorso per cassazione proposto contro di esso, in quanto alla regola generale dell'art. 588 cod. proc. pen. secondo cui, in pendenza di impugnazione, l'esecuzione del provvedimento impugnato è sospesa salvo che la legge disponga altrimenti, deroga la norma dell'art. 127, comma ottavo, stesso codice, richiamato dall'art. 41, comma terzo, secondo la quale il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa non decida diversamente con decreto motivato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la decisione, adottata dal nuovo giudice designato, di rigettare la richiesta di sospensione del procedimento in pendenza del ricorso del P.M. avverso il provvedimento di accoglimento della dichiarazione di ricusazione del primo giudice).
Cass. civ. n. 5854/1997
Attesa la presenza, nel sistema processuale penale, del principio di carattere generale fissato dall'art. 588, comma 1, c.p.p., secondo cui, salva diversa disposizione di legge, la proposizione di impugnazione sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, e dovendosi pertanto ritenere norma eccezionale, di stretta interpretazione, quella dettata dall'art. 666, comma 7, c.p.p., secondo cui la proposizione di ricorso avverso ordinanza del giudice dell'esecuzione non ha effetto sospensivo, è da escludere che detta ultima disposizione possa trovare applicazione (per il richiamo operato dall'art. 678, comma 1, c.p.p.), nel caso di ricorso per cassazione avverso decreto di inammissibilità della richiesta di affidamento in prova pronunciato dal presidente del tribunale di sorveglianza. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dal P.M. avverso ordinanza del giudice dell'esecuzione che, in presenza di ricorso dell'interessato avverso il suddetto decreto di inammissibilità, aveva disposto la sospensione dell'ordine di carcerazione e la liberazione del condannato).
Cass. civ. n. 2192/1996
Le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale non hanno effetto sospensivo, salvo che non si tratti di provvedimenti restrittivi emessi a seguito di appello del pubblico ministero, la cui esecuzione rimane eccezionalmente sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva.