Cass. pen. n. 2192 del 9 novembre 1996

Testo massima n. 1


Le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale non hanno effetto sospensivo, salvo che non si tratti di provvedimenti restrittivi emessi a seguito di appello del pubblico ministero, la cui esecuzione rimane eccezionalmente sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva.

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