Cass. pen. n. 2738 del 30 novembre 1998
Testo massima n. 1
Il mandato di cui all'art. 571 c.p.p. può essere rilasciato al difensore anche prima della pronuncia del provvedimento da impugnare, ma per essere considerato specifico deve contenere l'espresso ed esplicito conferimento, al detto difensore, del potere di impugnare anche eventuali sentenze di condanna emesse in contumacia dell'imputato.
Testo massima n. 2
Sulla richiesta di permesso avanzata da imputato detenuto in custodia cautelare per reato in ordine al quale sia intervenuta sentenza di condanna in primo grado, avverso la quale sia stato proposto appello senza che gli atti siano stati ancora trasmessi al giudice del gravame, è competente a provvedere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 dell'ordinamento penitenziario, dell'art. 590 c.p.p. e dell'art. 91 att. c.p.p., il giudice che ha pronunciato la suddetta sentenza.
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