Art. 571 – Codice di procedura penale – Impugnazione dell’imputato

1. Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'art. 613, comma 1, l'imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di un procuratore speciale [122] nominato anche prima della emissione del provvedimento [37 disp. att.].

2. Il tutore [414 ss.] per l'imputato soggetto alla tutela e il curatore speciale [71] per l'imputato incapace di intendere o di volere, che non ha tutore, possono proporre l'impugnazione che spetta all'imputato.

3. Può inoltre proporre impugnazione il difensore dell'imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore nominato a tal fine.

4. L'imputato, nei modi previsti per la rinuncia [589], può togliere effetto all'impugnazione proposta dal suo difensore. Per l'efficacia della dichiarazione nel caso previsto dal comma 2, è necessario il consenso del tutore o del curatore speciale.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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