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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8831 del 14 marzo 2006

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8831 del 14 marzo 2006

Testo massima n. 1

Il principio di specialità previsto dall’art. 14 della convenzione europea di estradizione non opera quando non sussistano, al momento dell’esercizio dell’azione penale per il fatto diverso, i presupposti affinchè si configuri la condizione di procedibilità per la quale è impedito l’esercizio dell’azione penale e il giudizio per tutti i fatti commessi anteriormente all’estradizione e per i quali l’estradizione non sia stata richiesta o concessa. Ne consegue che, qualora l’azione penale sia stata esercitata per i fatti diversi [ e sia stata anche pronunciata sentenza di condanna in primo grado ] prima dell’arresto dell’imputato all’estero per fini estradizionali, la condizione di procedibilità non opera, mentre ex art. 721 c.p.p. non potrà essere eseguita una misura cautelare o la sentenza definitiva fino a quando non sia ottenuta l’estradizione suppletiva.

Testo massima n. 2

Non è abnorme e non è in ogni caso ricorribile per cassazione la sentenza del giudice di appello che, una volta ritenuto un fatto diverso da quello contestato, abbia annullato quella di primo grado e disposto la trasmissione degli atti al P.M., in quanto, da un lato, il relativo potere è previsto dal combinato disposto degli artt. 598 e 521 c.p.p. e, dall’altro, non determina alcun pregiudizio per l’imputato che ha ampia facoltà di difendersi nel corso delle nuove indagini, che possono concludersi anche con una archiviazione, o nel corso del nuovo giudizio. [ Fattispecie relativa a decisione del giudice di appello di annullamento per aver ravvisato un fatto diverso da quello contestato in relazione ad una sentenza di primo grado di assoluzione ].

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