Cass. pen. n. 8831 del 14 marzo 2006
Testo massima n. 1
Il principio di specialità previsto dall'art. 14 della convenzione europea di estradizione non opera quando non sussistano, al momento dell'esercizio dell'azione penale per il fatto diverso, i presupposti affinché si configuri la condizione di procedibilità per la quale è impedito l'esercizio dell'azione penale e il giudizio per tutti i fatti commessi anteriormente all'estradizione e per i quali l'estradizione non sia stata richiesta o concessa. Ne consegue che, qualora l'azione penale sia stata esercitata per i fatti diversi (e sia stata anche pronunciata sentenza di condanna in primo grado) prima dell'arresto dell'imputato all'estero per fini estradizionali, la condizione di procedibilità non opera, mentre ex art. 721 c.p.p. non potrà essere eseguita una misura cautelare o la sentenza definitiva fino a quando non sia ottenuta l'estradizione suppletiva.
Testo massima n. 2
Non è abnorme e non è in ogni caso ricorribile per cassazione la sentenza del giudice di appello che, una volta ritenuto un fatto diverso da quello contestato, abbia annullato quella di primo grado e disposto la trasmissione degli atti al P.M., in quanto, da un lato, il relativo potere è previsto dal combinato disposto degli artt. 598 e 521 c.p.p. e, dall'altro, non determina alcun pregiudizio per l'imputato che ha ampia facoltà di difendersi nel corso delle nuove indagini, che possono concludersi anche con una archiviazione, o nel corso del nuovo giudizio. (Fattispecie relativa a decisione del giudice di appello di annullamento per aver ravvisato un fatto diverso da quello contestato in relazione ad una sentenza di primo grado di assoluzione).