Cass. pen. n. 1581 del 16 aprile 1999
Testo massima n. 1
L'istanza di sospensione dell'esecuzione di una condanna al pagamento della provvisionale deve essere formulata, a pena di inammissibilità, con l'atto di gravame e non separatamente e successivamente all'impugnazione della sentenza che detta condanna contenga.