Avvocato.it

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1581 del 16 aprile 1999

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1581 del 16 aprile 1999

Testo massima n. 1

L’istanza di sospensione dell’esecuzione di una condanna al pagamento della provvisionale deve essere formulata, a pena di inammissibilità, con l’atto di gravame e non separatamente e successivamente all’impugnazione della sentenza che detta condanna contenga.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze