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Art. 600 — Provvedimenti in ordine all’esecuzione delle condanne civili

Art. 600 — Provvedimenti in ordine all’esecuzione delle condanne civili

1. Se il giudice di primo grado ha omesso di pronunciare sulla richiesta di provvisoria esecuzione proposta a norma dell’articolo 540 comma 1 ovvero l’ha rigettata, la parte civile può riproporla mediante impugnazione della sentenza di primo grado al giudice di appello il quale, a richiesta della parte, provvede con ordinanza in camera di consiglio.

2. Il responsabile civile e l’imputato possono chiedere con le stesse forme la revoca o la sospensione della provvisoria esecuzione.

3. Su richiesta delle stesse parti, il giudice di appello può disporre, con le forme previste dal comma 1, che sia sospesa l’esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale [ 539 ] quando possa derivarne grave e irreparabile danno .

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 38956/2005

È abnorme, ed è pertanto immediatamente ricorribile per cassazione, la statuizione contenuta nel dispositivo di una sentenza di condanna con la quale la sospensione condizionale della pena venga subordinata al pagamento di una provvisionale entro un termine decorrente dalla lettura del suddetto dispositivo anziché dall’inizio del decorso del termine per impugnare la sentenza, una volta che questa venga depositata.

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Cass. pen. n. 1581/1999

L’istanza di sospensione dell’esecuzione di una condanna al pagamento della provvisionale deve essere formulata, a pena di inammissibilità, con l’atto di gravame e non separatamente e successivamente all’impugnazione della sentenza che detta condanna contenga.

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Cass. pen. n. 4380/1995

Il danno grave ed irreparabile che può derivare dalla esecuzione della condanna civile, in considerazione del quale la Cassazione può sospendere tale esecuzione deve essere inteso nel senso di pregiudizio eccessivo che il debitore subisce, ossia tale da risolversi nella distruzione o disintegrazione del bene controverso. Pertanto quando la condanna abbia riguardo al versamento di una somma di denaro, stante la fungibilità di tale bene, la irreparabilità del danno deve essere esclusa; d’altro canto tale concetto non può essere confuso con le concrete difficoltà di recupero della somma né le precarie condizioni economiche dello obbligato possono costituire valido motivo a sostegno dell’istanza di sospensione posto che l’irreparabilità del danno deve concretarsi nell’impossibilità o inutilità della reintegrazione del diritto dell’esecutato anche sotto forma di risarcimento.

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Cass. pen. n. 977/1993

L’ordinanza con la quale la corte di appello si pronuncia sulla richiesta di sospendere l’esecuzione della condanna al pagamento di una provvisionale non è impugnabile con ricorso per cassazione.

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Cass. pen. n. 387/1993

L’ordinanza camerale assunta ex art. 600 comma secondo c.p.p. [che ricalca l’art. 589 bis vecchio codice di rito], conseguita ad apposita istanza di revoca o sospensione della provvisoria esecuzione della provvisionale, nella fase degli atti preliminari al dibattimento d’appello, seppure autonoma rispetto al profilo penale, è da un lato strutturalmente collegata al merito della vicenda [ancora sub iudice] e dall’altro ha natura meramente interlocutoria, potendo essere modificata nel corso dell’appello. Ne consegue che per il principio di cui all’art. 586/1 c.p.p., tale tipo di ordinanza va impugnata unitamente alla sentenza d’appello e per il principio della tassatività delle impugnazioni ex art. 568 stesso codice non è ricorribile autonomamente in cassazione.

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Cass. pen. n. 4471/1992

Avverso l’ordinanza con la quale il giudice di appello rigetta la richiesta dell’imputato intesa ad ottenere, ai sensi dell’art. 600, comma terzo, c.p.p., la sospensione della esecuzione della condanna al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile, disposta dal giudice di primo grado, non è consentita alcuna impugnazione, non essendo previsto alcun mezzo di impugnazione avverso tale provvedimento ed atteso il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, fissato nell’art. 568 c.p.p.

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