Cass. pen. n. 8009 del 18 luglio 1995

Testo massima n. 1


Il giudice dell'appello non è tenuto ad una analitica motivazione della decisione quando questa sia di conferma di quella del primo giudice, essendo in proposito sufficiente che nel discorso motivazionale siano richiamati gli argomenti giustificativi della statuizione. Qualora, però, dissenta dal primo giudice, deve indicare le specifiche ragioni dell'invalidazione di quelle che sorreggono la sentenza impugnata.

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