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Art. 605 — Sentenza

Art. 605 — Sentenza

1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 604, il giudice di appello pronuncia sentenza con la quale conferma o riforma la sentenza appellata.

2. Le pronunce del giudice di appello sull’azione civile sono immediatamente esecutive.

3. Copia della sentenza di appello, con gli atti del procedimento, è trasmessa senza ritardo, a cura della cancelleria, al giudice di primo grado, quando questi è competente per l’esecuzione e non è stato proposto ricorso per cassazione [ 606 ] .

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 17510/2018

È nulla, ma non inesistente, la sentenza d’appello che, pur riportando correttamente il nome dell’imputato, la sentenza di primo grado e il dispositivo letto in udienza, reca una motivazione relativa ad altra decisione impugnata da un altro imputato; ne consegue che, mancando nella sostanza la motivazione, l’errore non è emendabile con la procedura di cui all’art. 130 cod. proc. pen., ma dovrà procedersi, nel caso di impugnazione tempestiva, alla rinnovazione dell’intero giudizio.

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Cass. pen. n. 54300/2017

In tema di motivazione della sentenza d’appello, per la riforma di una pronuncia assolutoria non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado, caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella del primo giudice, ma occorre, invece, una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio, anche in caso di impugnazione proposta dalla parte civile per le sole statuizioni civili.

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Cass. pen. n. 12783/2017

In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi la decisione di assoluzione pronunciata in primo grado, pervenendo ad una sentenza di condanna, non ha l’obbligo di fornire una motivazione rafforzata nel caso in cui il provvedimento assolutorio abbia un contenuto motivazionale generico e meramente assertivo, posto che, in tale ipotesi, non vi è neppure la concreta possibilità di confutare argomenti e considerazioni alternative del primo giudice, essendo, invece, il giudizio d’appello l’unico realmente argomentato.

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Cass. pen. n. 10130/2015

Il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza e non può, invece, limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato. [Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di condanna in appello, per il reato di omissione di atti d’ufficio, di un medico di turno nel servizio di guardia medica, in relazione al mancato espletamento di una visita domiciliare sollecitata telefonicamente, osservando che il giudice di secondo grado non solo non aveva indicato alcun elemento specifico pretermesso o non adeguatamente valutato in primo grado, ma neppure aveva disposto una perizia medico legale al fine di disporre elementi di valutazione aggiuntivi].

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Cass. pen. n. 244/2015

È nulla, ma non inesistente, la sentenza d’appello la cui intestazione individua correttamente l’imputato e la sentenza di primo grado, e che riporta fedelmente il dispositivo letto in udienza, ma che reca, per errore, una motivazione relativa ad altra pronunzia impugnata da un altro imputato, con la conseguenza che, se l’invalidità è tempestivamente dedotta mediante impugnazione, si determina la necessità di rinnovare l’intero giudizio di secondo grado. [In motivazione, la S.C. ha chiarito che in tale ipotesi – equiparabile alla mancanza grafica di motivazione – non può applicarsi il principio per cui, in presenza di una discrasia tra il dispositivo pubblicato mediante lettura in udienza e la motivazione non contestuale della decisione, deve attribuirsi prevalenza all’elemento decisionale su quello giustificativo].

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Cass. pen. n. 39911/2014

In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riforma la decisione di primo grado anche solo al fine di estendere significativamente l’ambito di applicazione della confisca ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza sul punto, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato. [In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata per non aver adeguatamente motivato sulle ragioni per cui la confisca ex art. 416 bis, comma settimo, c.p. dovesse estendersi all’intero patrimonio societario facente capo al ricorrente e non, invece, ad una quota di esso pari al 15%, come statuito dal giudice di primo grado].

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Cass. pen. n. 35922/2012

In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi la decisione di condanna del giudice di primo grado, nella specie pervenendo a una sentenza di assoluzione, non può limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della decisione impugnata, genericamente richiamata, delle notazioni critiche di dissenso, essendo, invece, necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice, considerando quello eventualmente sfuggito alla sua valutazione e quello ulteriormente acquisito per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni.

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Cass. pen. n. 37094/2008

Il giudice d’appello può pervenire ad una ricostruzione del fatto difforme da quella effettuata dal giudice di primo grado, ma in tal caso, per non incorrere nel vizio di motivazione, ha l’onere di tenere conto delle valutazioni in proposito svolte da quest’ultimo e di indicare le ragioni per le quali intende discostarsene.

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Cass. pen. n. 4675/2007

L’imputato ha interesse ad appellare la sentenza di assoluzione in primo grado « perché il fatto non costituisce reato» e ne consegue che l’imputato, il quale non abbia proposto appello, non può dedurre in sede di legittimità, con il ricorso avverso la sentenza che in appello lo abbia condannato, censure su punti [nella specie, l’accertamento del rapporto di causalità] rispetto ai quali non è più possibile contestare la decisione di primo grado per la formazione del giudicato o per l’esistenza di una preclusione.

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Cass. pen. n. 33748/2005

In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i piú rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato.

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Cass. pen. n. 32970/2004

In caso di ricorso per manifesta illogicità della motivazione, il giudice di legittimità può esaminare la sentenza di primo grado al fine di valutare se il giudice di appello abbia tenuto nel debito conto, sia pure per disattenderle, le argomentazioni ivi esposte, in quanto la motivazione del secondo giudice, soprattutto qualora la difformità investa l’affermazione o l’esclusione della responsabilità, deve indicare le specifiche ragioni dell’invalidazione di quelle che sorreggono la sentenza impugnata.

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Cass. pen. n. 31080/2004

In tema di motivazione della sentenza di appello, è consentita quella per relationem con riferimento alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate a carico della sentenza del primo giudice non contengano elementi di novità rispetto a quelli già esaminati e disattesi dallo stesso: il giudice del gravame non è infatti tenuto a riesaminare una questione formulata genericamente nei motivi di appello che sia stata già risolta dal giudice di primo grado con argomentazioni corrette ed immuni da vizi logici.

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Cass. pen. n. 8684/2002

In tema di prescrizione, quando la concessione delle attenuanti generiche, la cui applicazione renderebbe possibile la pronunzia di estinzione del reato ai sensi dell’art. 157 c.p., sia stata contestata con specifico motivo di impugnazione da parte del pubblico ministero, l’art. 129 c.p.p. [che impone obbligo di immediata declaratoria di alcune cause di non punibilità] non è applicabile con riferimento a nessuna delle imputazioni cui il gravame si riferisce.

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Cass. pen. n. 7379/2000

È illegittima la sentenza di appello che disattenda la censura proposta dall’imputato, concernente la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena, applicata di ufficio dal giudice di primo grado, motivata con il rilievo della riferibilità del beneficio a pena pecuniaria derivante dalla sostituzione di corrispondente pena detentiva, sussistendo l’interesse alla sua eliminazione.

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Cass. pen. n. 3751/2000

È legittima la motivazione della sentenza di secondo grado che, disattendendo le censure dell’appellante, si uniformi, sia per la ratio decidendi, sia per gli elementi di prova, ai medesimi argomenti valorizzati dal primo giudice, soprattutto se la consistenza probatoria di essi è così prevalente e assorbente da rendere superflua ogni ulteriore considerazione. Nell’ipotesi in cui siano dedotte questioni già esaminate e risolte, oppure questioni generiche, superflue o palesemente inconsistenti, il giudice dell’impugnazione può motivare per relationem e trascurare di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati.

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Cass. pen. n. 7572/1999

In tema di motivazione della sentenza di appello, si deve ritenere consentita quella per relationem con riferimento alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate contro quest’ultima non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi; il giudice di appello non è infatti tenuto a riesaminare dettagliatamente questioni riferite solo sommariamente dall’appellante nei motivi di gravame, questioni sulle quali si sia già soffermato il primo giudice con argomentazioni [non specificamente e criticamente censurata dall’appellante] ritenute esatte ed esenti da vizi logici dal giudice di appello. [Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso dell’imputato, ritenendo che la questione circa il diverso significato da attribuirsi alle sue dichiarazioni era già stata risolta dal giudice di primo grado, anche in base al più vasto compendio probatorio nel quale esse andavano ad inserirsi].

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Cass. pen. n. 6533/1998

L’erroneo svolgimento del giudizio d’appello con l’applicazione delle norme del nuovo codice di procedura penale anziché di quello abrogato, di per sè, comporta una mera irregolarità e non anche la nullità della sentenza, qualora non venga dedotta ed accertata una specifica violazione dei diritti della difesa.

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Cass. pen. n. 8009/1995

Il giudice dell’appello non è tenuto ad una analitica motivazione della decisione quando questa sia di conferma di quella del primo giudice, essendo in proposito sufficiente che nel discorso motivazionale siano richiamati gli argomenti giustificativi della statuizione. Qualora, però, dissenta dal primo giudice, deve indicare le specifiche ragioni dell’invalidazione di quelle che sorreggono la sentenza impugnata.

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Cass. pen. n. 1381/1995

La decisione del giudice di appello, che comporti totale riforma della sentenza di primo grado, impone la dimostrazione dell’incompletezza o della non correttezza ovvero dell’incoerenza delle relative argomentazioni con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da corretta, completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, senza lasciare spazio alcuno, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati. L’alternatività della spiegazione di un fatto non attiene al mero possibilismo, come tale esercitazione astratta del ragionamento disancorata dalla realtà processuale, ma a specifici dati fattuali che rendano verosimile la conclusione di un iter logico cui si perviene senza affermazioni apodittiche. Il supporto motivazionale di una decisione giurisdizionale per essere logico deve essere conforme ai canoni che presiedono alle forme corrette del ragionamento in direzione della dimostrazione della verità. [Nella specie la corte di assise di appello, dopo aver riconosciuto l’esistenza di un plausibile movente, dopo aver considerato che gli imputati avevano trascorso sicuramente con la vittima buona parte del tempo che aveva preceduto la sua uccisione e dopo aver posto in rilievo che i medesimi imputati avevano avuto la possibilità di commettere l’omicidio, con evidente salto logico prospettava, in maniera del tutto generica e disancorata da concreti elementi emersi dal processo, ipotesi alternative in ordine all’omicidio in questione].

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Cass. pen. n. 4700/1994

In tema di sentenza penale di appello, non sussiste mancanza o vizio della motivazione allorquando i giudici di secondo grado, in conseguenza della completezza e della correttezza dell’indagine svolta in primo grado, nonché della corrispondente motivazione, seguano le grandi linee del discorso del primo giudice. Ed invero, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione.

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Cass. pen. n. 7728/1993

Il giudice dell’impugnazione non ha l’obbligo di motivare il mancato accoglimento di istanze, quando queste siano improponibili per genericità o per manifesta infondatezza.

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