Cass. civ. n. 20226 del 22 luglio 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE Enti pubblici non economici - Rapporti di lavoro regolati da contratti collettivi di diritto privato - Operai agricoli dei Consorzi di bonifica ex art. 5 della l.r. Puglia n. 15 del 1994 - Applicazione dei principi di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 - Sussistenza - Fondamento - Svolgimento in fatto di mansioni superiori - Diritto al superiore inquadramento - Esclusione.


Anche se sottoposti alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, salva un'espressa e specifica contraria previsione legislativa, non sono sottratti alle regole generali della disciplina del pubblico impiego contrattualizzato di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 (che costituiscono principi fondamentali ex art. 117 Cost.) i rapporti di lavoro con un ente pubblico non economico (nella specie, quelli degli operai agricoli utilizzati dai consorzi di bonifica ex art. 5 della l.r. Puglia n. 15 del 1994), ai quali, pertanto, deve applicarsi l'art. 52 del citato d.lgs., secondo cui l'esercizio di fatto di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento non comporta l'acquisizione della qualifica superiore, ma solo il diritto alle differenze retributive.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 10811 del 2023

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 1 CORTE COST.
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52
Legge Reg. Puglia 18/04/1994 num. 15 art. 5
Costituzione art. 117 CORTE COST.

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