Cass. civ. n. 20239 del 14 luglio 2023
Testo massima n. 1
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO Nullità del patto di prova - Recesso del datore - Conseguenze - Tutela di cui all’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 - Applicabilità - Fondamento.
La nullità della clausola che contiene il patto di prova determina la automatica conversione dell'assunzione in definitiva sin dall'inizio ed il venir meno del regime di libera recedibilità sancito dall'art. 1 della l. n. 604 del 1966, con la conseguenza che il recesso "ad nutum", intimato in assenza di valido patto di prova, equivale ad un ordinario licenziamento - soggetto alla verifica giudiziale della sussistenza o meno della giusta causa o del giustificato motivo -, il quale, nel regime introdotto dal d.lgs. n. 23 del 2015, è assoggettato alla regola generale della tutela indennitaria di cui all'art. 3, comma 1, del predetto d.lgs., non essendo riconducibile ad alcuna delle specifiche ipotesi, di cui al successivo comma 2 del menzionato art. 3, nelle quali è prevista la reintegrazione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 23 art. 3 com. 1 CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 23 art. 3 com. 2 CORTE COST. PENDENTE
Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.
Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST.