Cass. pen. n. 20245 del 14 febbraio 2024

Testo massima n. 1


MISURE CAUTELARI - REALI - IN GENERE - Principio del "ne bis in idem" - Annullamento del sequestro preventivo - Pendenza dei termini per il ricorso per cassazione - Emissione di un nuovo sequestro preventivo sui medesimi beni - Ammissibilità - Condizioni.


In tema di misure cautelari reali, il principio del "ne bis in idem" non preclude al pubblico ministero, in pendenza dei termini per proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di annullamento di un decreto di sequestro preventivo e prima del deposito della relativa motivazione, di richiedere l'adozione di un nuovo vincolo cautelare sui medesimi beni, a condizione che lo stesso si determini a non coltivare il rimedio impugnatorio, in quanto la contemporanea pendenza delle due iniziative cautelari contrasta con il divieto di "bis in idem". (In motivazione, la Corte ha chiarito che la verifica della litispendenza deve avvenire, con giudizio "ex post", al momento in cui è assunta la seconda iniziativa cautelare, con conseguente annullamento del secondo provvedimento per violazione dell'anzidetta regola processuale in caso di riscontrata coesistenza delle due iniziative).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 33988 del 2023

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 3
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C

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