Cass. pen. n. 10762 del 16 ottobre 1998

Testo massima n. 1


In caso di interesse all'impugnazione venuto meno in epoca successiva alla proposizione del ricorso alla declaratoria di inammissibilità a norma dell'art. 591, comma primo, c.p.p., non segue la condanna alle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, non essendo configurabile alcuna ipotesi di soccombenza.

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