14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4633 del 23 luglio 1996
Testo massima n. 1
Nell’ipotesi di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità della richiesta di rimessione presentata dall’imputato, consegue obbligatoriamente la sua condanna al pagamento delle spese del procedimento, oltre a quella facoltativa, prevista dall’art. 48, quarto comma, c.p.p., al pagamento di una somma di denaro a favore della cassa delle ammende; in tema di procedimenti incidentali, infatti, deve trovare applicazione il principio generale, fissato per tutti i giudizi da celebrarsi davanti alla Corte di cassazione [ ivi compresi quelli riservati alla sua competenza funzionale ] dall’art. 616, prima parte, c.p.p., per cui le spese processuali, anticipate dallo Stato, vanno poste a carico di chi ha dato infondatamente luogo al relativo incidente.
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