Cass. pen. n. 6779 del 28 maggio 1999

Testo massima n. 1


L'art. 29 del D.L.vo 28 luglio 1989 n. 272, interpretato secondo quella che deve ritenersi essere stata l'intenzione del legislatore, importa che anche nel caso di ricorso per cassazione il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del medesimo non diano luogo a condanna del minore al pagamento delle spese processuali.

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