Cass. civ. n. 4554 del 7 dicembre 1976
Testo massima n. 1
Quando si è acquistato il diritto di avere una veduta verso il fondo vicino, il proprietario di questo, ove intenda costruire, deve rispettare le distanze previste dall'art. 907 c.c., la cui deroga può essere consentita solo in forza di conforme servitù prediale, a carico del fondo dal quale si esercita la veduta. La costituzione contrattuale di tale servitù richiede un patto che ne specifichi chiaramente gli estremi, e, pertanto, non può essere desunta dalla sola circostanza della concessione della comproprietà del muro perimetrale su cui si apre la veduta.
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