Cass. pen. n. 29679 del 25 luglio 2001
Testo massima n. 1
Ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, il riscontro alla chiamata in correità può dirsi individualizzante quando non consiste semplicemente nell'oggettiva conferma del fatto riferito dal chiamante, ma offre elementi che collegano il fatto stesso alla persona del chiamato, fornendo un preciso contributo dimostrativo dell'attribuzione a quest'ultimo del reato contestato.
Testo massima n. 2
Nel caso di annullamento con rinvio della sentenza di appello, la Corte di cassazione deve disporre la cessazione di efficacia della misura cautelare personale, a norma dell'art. 624 bis c.p.p., inserito dall'art. 6 della legge 26 marzo 2001, n. 128, soltanto quando essa sia stata applicata all'imputato contestualmente alla sentenza di condanna pronunciata in grado di appello, ai sensi dell'art. 275, comma 2 ter, stesso codice, introdotto dall'art. 14, comma 1, lett. c) della citata legge n. 128 del 2001.
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