Cass. civ. n. 20268 del 22 luglio 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE Società di capitali a ristretta base partecipativa - Accertamento di utili extra bilancio - Annullamento in autotutela - Presunzione di distribuzione ai soci - Esclusione.


In tema di società a ristretta base partecipativa, l'annullamento in autotutela dell'accertamento ai fini Ires degli utili extracontabili della società, nella specie azzerati dal computo delle perdite pregresse, esclude che possa operare, nei confronti del socio, una presunzione di distribuzione di tali utili, con conseguente incremento ai fini Irpef dei suoi redditi di capitale in ragione della partecipazione detenuta nella società.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 21295 del 2022

Normativa correlata

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST.

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