Cass. pen. n. 8527 del 14 settembre 1993
Testo massima n. 1
Il giudice di rinvio ha sempre l'obbligo di uniformarsi alla decisione sui punti di diritto indicati dal giudice di legittimità e su tali punti nessuna delle parti ha facoltà di ulteriori impugnazioni, a nulla rilevando che, successivamente alla sentenza d'annullamento, la giurisprudenza di legittimità, anche nella sua più alta sede (le Sezioni unite), abbia modificato l'interpretazione delle norme che devono essere applicate.