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Art. 628 — Impugnabilità della sentenza del giudice di rinvio

Art. 628 — Impugnabilità della sentenza del giudice di rinvio

1. La sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata con ricorso per cassazione [ 606 ] se pronunciata in grado di appello e col mezzo previsto dalla legge se pronunciata in primo grado.

2. In ogni caso la sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla corte di cassazione ovvero per inosservanza della disposizione dell’articolo 627 comma 3.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 8527/1993

Il giudice di rinvio ha sempre l’obbligo di uniformarsi alla decisione sui punti di diritto indicati dal giudice di legittimità e su tali punti nessuna delle parti ha facoltà di ulteriori impugnazioni, a nulla rilevando che, successivamente alla sentenza d’annullamento, la giurisprudenza di legittimità, anche nella sua più alta sede [le Sezioni unite], abbia modificato l’interpretazione delle norme che devono essere applicate.

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