Cass. pen. n. 20276 del 21 febbraio 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" - Impugnazione del solo imputato - Sentenza - Riconoscimento di una circostanza attenuante influente sul reato base e sui reati satelliti - Applicazione di pena base inferiore e conferma dell'aumento di pena disposto per i reati satelliti - Obbligo di motivazione - Sussistenza - Fattispecie.


In tema di divieto di "reformatio in peius", il giudice di appello che, accogliendo il motivo di gravame proposto dal solo imputato riguardante una regiudicanda integrata da più reati unificati dal vincolo della continuazione, riconosca l'esistenza di un'attenuante in precedenza negata e influente sia sulla pena base che su altri elementi rilevanti per il calcolo, è tenuto a ridurre la pena complessivamente inflitta con riferimento al reato base e ai reati satelliti, salvo che per questi ultimi sia confermato, con adeguata motivazione, l'aumento in precedenza disposto e a condizione che il risultato finale dell'operazione implichi l'irrogazione di una pena complessiva corrispondentemente diminuita rispetto a quella irrogata in precedenza. (Fattispecie relativa a reati sessuali, in cui la Corte ha annullato senza rinvio la decisione con la quale, a fronte dell'integrale risarcimento del danno, effettuato a seguito della condanna in primo grado anche in relazione a ciascuno dei reati-satellite, erano stati confermati, senza specifica motivazione, gli aumenti in precedenza disposti per tali illeciti).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 45973 del 2013

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 4
Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 62 lett. 6

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