Cass. pen. n. 28192 del 23 giugno 2004

Testo massima n. 1


La sentenza di applicazione della pena su richiesta ha conservato la propria peculiare natura pur dopo la espressa previsione della sua assoggettabilità a revisione, contenuta nell'art. 629 c.p.p., nel testo modificato dall'art. 3, comma primo, della legge 12 giugno 2003, n. 134, per cui rimane valido il principio che essa non implica un accertamento della penale responsabilità dell'imputato, con relativo obbligo di motivazione, ma richiede solo la verifica dell'insussistenza delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 c.p.p.

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