Cass. civ. n. 2029 del 19 gennaio 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Atti impositivi - Anche non ricompresi nell'elenco ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 - Soggezione al procedimento tributario e all'onere di motivazione - Sussistenza.


Gli atti che hanno ad oggetto la richiesta di un corrispettivo relativo ad una entrata di natura pubblicistica e, dunque, natura impositiva, ancorché non ricompresi nell'elenco ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, sono assoggettati ai principi generali del procedimento tributario di accertamento e sottoposti all'onere di motivazione ex art. 7, comma 1, l. n. 212 del 2000 (cd. Statuto dei diritti del contribuente).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 27805 del 2018

Normativa correlata

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.
Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.
Legge 27/07/2000 num. 212 art. 3 CORTE COST.

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