Cass. pen. n. 4468 del 6 aprile 1993
Testo massima n. 1
In sede di revisione di un giudicato, ai fini dell'ammissibilità della richiesta, gli elementi di prova sopravvenuti o scoperti debbono essere, non soltanto nuovi, ma, soprattutto, tali da rendere evidente che il condannato sia da assolvere dall'imputazione ritenuta a suo tempo. Il che non si verifica quando la nuova prova — sola o unita a quelle già valutate — sia tale da far prevedere che si perverrà semplicemente alla configurazione di una situazione processuale più favorevole al condannato, nella quale l'assoluzione costituisce una mera ipotesi.