Art. 631 – Codice di procedura penale – Limiti della revisione

1. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena d'inammissibilità [634] della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530 o 531.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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