Cass. civ. n. 2031 del 28 gennaio 2025

Testo massima n. 1


TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI PERSONE E BAGAGLI (RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITA' DEL VETTORE -


Nel caso di contratto di trasporto aereo stipulato on line, il giudice del luogo in cui il vettore "possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto" - al quale l'art. 33, comma 1, della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 attribuisce, in via concorrente, la competenza sulla domanda risarcitoria proposta dal passeggero - va identificato con quello del domicilio di quest'ultimo, quale luogo in cui il contratto deve intendersi perfezionato.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 8901 del 2016

Normativa correlata

Tratt. Internaz. 28/05/1999 art. 33 com. 1

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