Cass. civ. n. 20311 del 14 luglio 2023

Testo massima n. 1


IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA Dirigenti Inps - Indennità di prima sistemazione - Applicabilità dell’art. 4, comma 44, prima parte, della l. n. 183 del 2011 - Esclusione.


In tema di indennità di prima sistemazione, ai dirigenti dell'Inps è inapplicabile l'art. 4, comma 44, prima parte, della l. n. 183 del 2011, che ha previsto la soppressione della predetta indennità, in quanto l'articolo in questione detta una normativa riferibile soltanto ai dipendenti statali e non anche agli enti diversi dallo Stato, qual è l'Inps.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 1426 del 2008

Normativa correlata

Legge 12/11/2011 num. 183 art. 4 com. 44 CORTE COST.
Legge 18/12/1973 num. 836 art. 21
Legge 18/12/1973 num. 836 art. 26
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 CORTE COST.

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