Cass. pen. n. 20318 del 18 aprile 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' - Imputato dichiarato assente - Onere di depositare lo specifico mandato a impugnare previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Allegazione successiva al deposito dell’atto di appello - Termine per impugnare non ancora decorso - Ammissibilità del gravame - Esclusione.
In tema di impugnazione avverso sentenza emessa nei confronti di imputato assente, lo specifico mandato previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen, deve essere depositato contestualmente all'atto di appello, sicché la sua successiva allegazione determina l'inammissibilità del gravame, anche nel caso in cui il termine per impugnare non sia ancora decorso.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST.