Cass. civ. n. 2033 del 24 gennaio 2023

Testo massima n. 1


NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE Atto notarile - Sanzione per nullità ex art. 28 L. n. 89 del 1913 - In caso di nullità non testuale - Esclusione - Fattispecie.


In tema di responsabilità disciplinare dei notai, la violazione dell'art. 28, comma 1, n. 1, della l. n. 89 del 1913 sussiste solo nel caso in cui il contrasto dell'atto con la legge risulti in termini inequivoci, ossia la nullità sia espressamente prevista ovvero sia il frutto di un consolidato orientamento interpretativo, giurisprudenziale o dottrinale.(In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto la sussistenza della violazione, in un caso, per una donazione di quota di immobile tra coniugi in regime di comunione legale; in un altro, per una compravendita immobiliare conclusa da un cittadino svizzero in assenza delle condizioni alle quali la legge della Confederazione elvetica subordina la validità della compravendita di un immobile in territorio svizzero da parte di un cittadino straniero.)

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 5913 del 2011

Normativa correlata

Legge 16/02/1913 num. 89 art. 28 com. 1
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