14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1555 del 9 marzo 1994
Testo massima n. 1
Attesa la natura essenzialmente civilistica [ salvo specifici aggiustamenti ] della procedura per il riconoscimento del diritto alla riparazione per errore giudiziario [ così come di quella per il riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione ], deve ritenersi applicabile, con riguardo al mandato alle liti, il combinato disposto di cui agli artt. 83 e 365 c.p.c., per cui la proposizione del ricorso per cassazione avverso la decisione della corte d’appello è riservata al difensore munito di procura speciale, da rilasciare nelle forme prescritte per il processo civile.
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