Art. 646 – Codice di procedura penale – Procedimento e decisione
1. Sulla domanda di riparazione la corte di appello decide in camera di consiglio osservando le forme previste dall'articolo 127.
2. La domanda, con il provvedimento che fissa l'udienza, è comunicata al pubblico ministero ed è notificata, a cura della cancelleria, al ministro del tesoro presso l'avvocatura dello Stato che ha sede nel distretto della corte e a tutti gli interessati, compresi gli aventi diritto che non hanno proposto la domanda.
3. L'ordinanza che decide sulla domanda di riparazione è comunicata al pubblico ministero e notificata a tutti gli interessati, i quali possono ricorrere per cassazione.
4. Gli interessati che, dopo aver ricevuto la notificazione prevista dal comma 2, non formulano le proprie richieste nei termini e nelle forme previsti dall'articolo 127 comma 2, decadono dal diritto di presentare la domanda di riparazione successivamente alla chiusura del procedimento stesso [173].
5. Il giudice, qualora ne ricorrano le condizioni, assegna all'interessato una provvisionale a titolo di alimenti.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 22275/2024
Non riveste la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio il dipendente di Poste Italiane s.p.a. addetto allo sportello di cassa che, su incarico del cliente, effettui il pagamento dei tributi tramite modello F24, trattandosi di attività meramente esecutiva che esclude il possesso di specifiche competenze tecniche o informatiche, nonché priva del carattere dell'autonomia e della discrezionalità tipiche delle mansioni di concetto. (In motivazione, la Corte ha precisato che la ricevuta del modello, predisposta dallo strumento telematico, è riconducibile direttamente a Poste Italiane s.p.a. nella sua soggettività giuridica e non al singolo operatore di sportello, quale soggetto che attesta per conto della società).
Cass. civ. n. 18180/2024
Integra il reato di appropriazione indebita la condotta del liquidatore di una società di capitali che, distraendole dagli scopi a cui sono effettivamente destinate, versi somme di denaro dell'ente per il pagamento di compensi per incarichi di consulenza non necessari e, comunque, inidonei, anche solo indirettamente, a perseguire gli interessi societari, giustificando dette erogazioni mediante documentazione apparentemente legittimante la spesa.
Cass. civ. n. 49984/2023
Il giudice d'appello, che riformi la sentenza di non doversi procedere per tardività della querela, non è tenuto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., nel caso in cui il ribaltamento della decisione di primo grado non derivi da una diversa valutazione delle prove dichiarative, ma consegua a errore di diritto del primo giudice sulla sussistenza della condizione di procedibilità. (Fattispecie in tema di appropriazione indebita, aggravata ex art. 61, n. 11, cod. pen.).
Cass. civ. n. 47675/2023
Risponde del delitto di esercizio abusivo della professione di avvocato colui che, senza essere iscritto all'albo, ponga in essere un qualunque atto idoneo ad incidere sulla progressione del procedimento, in rappresentanza dell'interessato, a nulla rilevando che l'atto possa essere redatto personalmente da quest'ultimo, mentre esulano dagli atti tipici della professione le attività di consulenza legale, che possono divenire rilevanti solo se svolte in modo continuativo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la condanna pronunciata in relazione all'atto di pignoramento di un natante redatto e depositato dall'imputato presso l'autorità marittima, finalizzato a dare impulso al fermo del bene, in quanto funzionale alla esecuzione di una procedura di espropriazione già in corso, seguita da un giudice).
Cass. civ. n. 46213/2023
In tema di appropriazione indebita, la "interversio possessionis" può avere ad oggetto un bene ricevuto per effetto di un contratto inefficace, purché diretto a trasferire la proprietà del bene, trattandosi di atto comunque idoneo ad instaurare tra l'"accipiens" e la "res tradita" una relazione di fatto sorretta dall'"animus rem sibi habendi". (Fattispecie relativa a contratto di vendita concluso da un "falsus procurator", che, ottenuta la disponibilità del bene, ometteva di pagarne il prezzo e non dava corso alle richieste di restituzione del proprietario).
Cass. civ. n. 43839/2023
In tema di delitto di appropriazione indebita, la condotta riparatoria tenuta successivamente all'impossessamento del bene non assume rilevanza ai fini della prova della mancanza del dolo, salvo che l'intenzione di restituire il maltolto risulti, in maniera inequivocabile, al momento dell'abuso del possesso e sia accompagnata dalla certezza della possibilità di restituzione.
Cass. civ. n. 35630/2023
È abnorme, in quanto determina un'indebita regressione del processo alla fase delle indagini, la sentenza con cui il giudice, anziché riqualificare il fatto in contestazione come consentitogli dall'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., assolve l'imputato dal delitto ascrittogli e dispone contestualmente la restituzione degli atti al pubblico ministero per l'eventuale esercizio dell'azione penale in ordine al medesimo fatto diversamente qualificato, considerato, altresì, che la nuova imputazione eventualmente formulata sarebbe destinata a confliggere con la sentenza di assoluzione, passata in giudicato, in violazione del divieto del doppio processo per lo stesso fatto.
Cass. civ. n. 30981/2023
Non integra il delitto di calunnia la denuncia di un fatto realmente accaduto, ma non riconducibile ad alcuna norma incriminatrice, nonostante il denunciante si sia proposto di provocare l'apertura di un procedimento penale ed abbia prospettato specifiche ipotesi di reato. (Fattispecie in cui l'imputata aveva incolpato i conduttori dell'appropriazione di un bene immobile).
Cass. civ. n. 27372/2023
Non sussiste rapporto di specialità tra il delitto di appropriazione indebita avente ad oggetto bombole per l'imbottigliamento di gas propano liquido (GPL) e l'illecito amministrativo di riempimento delle bombole in assenza dell'autorizzazione del proprietario delle medesime, di cui all'art.12, comma 5, d.lgs. n.128 del 2006, trattandosi di fattispecie in rapporto di eterogeneità, posto che il primo punisce la condotta appropriativa del bene, mentre il secondo sanziona l'attività di illecita utilizzazione dello stesso, configurabile a prescindere dalla sua eventuale precedente appropriazione.
Cass. civ. n. 24487/2023
In tema di truffa, integra la condotta di raggiro il silenzio sul sopravvenuto verificarsi di un evento, che costituisce il presupposto della permanenza di un'obbligazione pecuniaria a carattere periodico, posto che il silenzio del beneficiario, pur indiretto, di detta prestazione è attivamente orientato a trarre in inganno il debitore sul permanere della causa dell'obbligazione. (Fattispecie in cui si è ritenuto che costituisse comportamento truffaldino non solo l'omessa comunicazione all'INPS del decesso del beneficiario della pensione, ma anche l'esercizio fraudolento da parte dell'imputato, a seguito di tale evento, di poteri derivanti dal rilascio di una procura speciale a operare sul conto corrente sul quale erano accreditati i ratei pensionistici, condotta idonea a trarre in inganno l'ente sull'esistenza in vita dell'avente diritto).
Cass. pen. n. 19181/2018
In tema di procedimento per la riparazione per l'ingiusta detenzione, l'omessa notificazione della domanda, a cura della cancelleria, al competente ministero ai fini dell'art. 646, comma 2, cod. proc. pen. determina una nullità generale a regime intermedio a norma dell'art. 180 cod. proc. pen., rilevabile anche di ufficio, che deve essere eccepita prima della conclusione del procedimento in camera di consiglio, se la parte pubblica vi partecipi, ovvero, per la prima volta, mediante ricorso per cassazione.
Cass. pen. n. 10485/2008
L'inammissibilità della domanda di riparazione per ingiusta detenzione può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio, trattandosi di sanzione processuale espressamente disposta dall'art. 645, comma primo, c.p.p., norma richiamata dall'art. 315, comma terzo, c.p.p.
Cass. pen. n. 2050/2004
Il procedimento per la riparazione dell'errore giudiziario, pur avendo connotazioni di natura civilistica, attiene comunque ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico, cui consegue un rafforzamento dei poteri officiosi del giudice, il quale, ove la documentazione prodotta dalla parte interessata si riveli per qualche aspetto insufficiente, può fondare la sua decisione anche su atti diversi da quelli prodotti, di cui le parti abbiano comunque conoscenza.
Nel procedimento di riparazione dell'errore giudiziario, il pubblico ministero è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della corte d'appello che decide sulla domanda di riparazione, anche solo per contestare la quantificazione della somma stabilita a titolo di indennizzo, in quanto nessuna espressa limitazione è prevista al suo potere di impugnazione.
Cass. pen. n. 15140/2003
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la mancata notifica della relativa domanda al competente Ministero ai sensi dell'art. 646, comma 2, c.p.p., determina la nullità della stessa e di tutti i successivi atti del procedimento per violazione del principio del contraddittorio.
Cass. pen. n. 30136/2001
Nel procedimento per il riconoscimento e l'attribuzione dell'equa riparazione per l'ingiusta detenzione, il potere d'impugnare i capi, che coinvolgono gli interessi civili delle parti, contenuti nell'ordinanza con la quale il giudice decide sulla richiesta di riparazione, spetta anche al pubblico ministero soltanto ove questo prospetti un interesse pubblico all'esatta interpretazione ed applicazione della legge. (In applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del P.M., che si doleva, nell'inerzia del Ministero del Tesoro, della liquidazione in via equitativa di una somma in favore dell'avente titolo alla riparazione, per le «sofferenze morali» da questo patite).
Cass. pen. n. 970/1998
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione legittimato a ricorrere per cassazione contro l'ordinanza della corte d'appello è anche il Ministero del tesoro, che — in quanto deve provvedere al pagamento in caso di accoglimento della domanda ed è quindi sostanzialmente parte convenuta in un procedimento che tocca interessi economici ed ha connotati processualcivilistici — rientra nella categoria degli «interessati», ai quali perciò l'art. 646, comma 3, richiamato dall'art. 315 c.p.p., prescrive la notificazione dell'ordinanza predetta.
Cass. pen. n. 2936/1997
In materia di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello che rigetta o dichiara inammissibile la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione, la mancanza della procura speciale al difensore non può essere considerata causa d'inammissibilità dell'impugnazione, visto che l'art. 127 c.p.p., cui fa rinvio l'art. 646 stesso codice, non esige che il difensore — purché iscritto nell'albo speciale della Cassazione — sia munito, per ricorrere, di procura speciale.
Cass. pen. n. 1549/1996
Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della corte di appello sulla domanda volta ad ottenere l'equa riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta può essere proposto anche direttamente dall'interessato in analogia a quanto disposto dall'art. 646, comma terzo, c.p.p. e, per il ricorso in genere, dall'art. 613 c.p.p. (Fattispecie, in cui l'Avvocatura dello Stato aveva dedotto l'inammissibilità del ricorso perché non proposto dal difensore munito di procura speciale valida ai sensi del combinato disposto degli artt. 83 e 365 c.p.p. La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione, giustificando tra l'altro la decisione sia con la considerazione che fattispecie aventi un'analoga logica interna come la riparazione per l'ingiusta detenzione e quella dell'errore giudiziario, debbano avere analoga disciplina, sia con il principio generale dell'ordinamento che prevede la libertà delle forme quando queste non siano tassativamente prescritte nonché con quello costituzionale della garanzia giurisdizionale senza limiti ed ostacoli dei diritti soggettivi e degli interessi e, in particolare, della libertà personale ingiustamente compressa.
Cass. pen. n. 1555/1994
Attesa la natura essenzialmente civilistica (salvo specifici aggiustamenti) della procedura per il riconoscimento del diritto alla riparazione per errore giudiziario (così come di quella per il riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione), deve ritenersi applicabile, con riguardo al mandato alle liti, il combinato disposto di cui agli artt. 83 e 365 c.p.c., per cui la proposizione del ricorso per cassazione avverso la decisione della corte d'appello è riservata al difensore munito di procura speciale, da rilasciare nelle forme prescritte per il processo civile.